Svolgimento del processo
Con ricorso del 9 ottobre 1990 al pretore giudice del lavoro di Aosta la Sig.a R. P. espose di essere stata, fin dal 12 dicembre 1971, formalmente alle dipendenze della s.d.f. C. e Z., agente generale dell'A. s.p.a. in Aosta, e che tuttavia aveva prestato in realtà la sua opera nell'esclusivo interesse dell'A., essendosi occupata in via continuativa dell'Ufficio sinistri di tale società, la quale, fino a tutto il 1989, non si era avvalsa di un proprio Ispettorato sinistri in Aosta, sicché essa P. aveva esplicato attività lavorativa sulla base delle direttive impartite dall'Ispettorato di Biella.
Tanto premesso, soggiunse la ricorrente che il rapporto di lavoro si era svolto in aperta violazione del divieto di appalto di manodopera, stabilito dalla legge n. 1369 del 1960, dovendo ritenersi che la titolarità della posizione di datore di lavoro in capo all'agente generale di Biella fosse meramente fittizia e dissimulasse il rapporto di lavoro avente effettivo svolgimento fra la società A. e la lavoratrice.
Chiese pertanto l'accertamento del rapporto di lavoro intercorso dal dicembre 1971 con l'A. e del conseguente diritto della lavoratrice al trattamento economico previsto dal contratto collettivo di categoria.
La convenuta società A. - Le A. I. s.p.a. (qui d'ora innanzi più brevemente indicata come A.) si costituì nel giudizio, in tal guisa introdotto, deducendo che la P. si era limitata a esplicare una saltuaria attività di collaborazione con l'Ispettorato sinistri della società, nell'interesse però del suo datore di lavoro, ossia dell'agente generale dell'A. in Aosta, il quale non poteva esimersi dal ricevere le denuncie di sinistro presentate dagli assicurati, e che, per di più, dalla sollecita definizione dei sinistri traeva ovviamente profitto così in immagine come in prestigio.
Ritenuto opportuno che il giudizio si svolgesse anche nei confronti della s.d.f. C. e Z., l'adito pretore ne ordinò l'intervento.
La s.d.f. C. e Z. provvide a costituirsi, chiedendo di essere assolta da ogni avversaria pretesa.
Esaurita la fase istruttoria, il pretore giudice del lavoro di Aosta, con sentenza in data 11 febbraio 1993, accolse la domanda della ricorrente.
Avverso tale sentenza propose appello la società A. - Le A. I., chiedendone la riforma.
L'appellata P., costituendosi nel giudizio di secondo grado, chiese dichiararsi inammissibile l'appello, non essendo stato notificato il ricorso al litisconsorte necessario, s.d.f. C. e Z.. Invocò altresì, nel merito, il rigetto del gravame.
Il Tribunale di Aosta, in funzione di giudice del lavoro di secondo grado, con sentenza 15 giugno - 20 agosto 1993, ritenuta l'impugnazione dell'A. ammissibile, la accolse, respingendo la domanda della P., e compensando fra le parti le spese del doppio grado.
Argomentò in particolare il Tribunale che ben poteva la sua decisione essere emessa nel contraddittorio della sola A., in quanto l'eventuale pronuncia, resa a carico di quest'ultima, non avrebbe potuto obbligare la s.d.f. C. e Z., «che al più si sarebbe ritrovata con la declaratoria di insussistenza di un rapporto di lavoro che si è assunto fittizio».
La sentenza del giudice d'appello, non notificata, è stata impugnata da P. R. con ricorso per cassazione affidato a due motivi, notificato il 22 luglio 1994.
Ha resistito l'A. mediante controricorso notificato il 24 agosto 1994.
Tanto premesso, soggiunse la ricorrente che il rapporto di lavoro si era svolto in aperta violazione del divieto di appalto di manodopera, stabilito dalla legge n. 1369 del 1960, dovendo ritenersi che la titolarità della posizione di datore di lavoro in capo all'agente generale di Biella fosse meramente fittizia e dissimulasse il rapporto di lavoro avente effettivo svolgimento fra la società A. e la lavoratrice.
Chiese pertanto l'accertamento del rapporto di lavoro intercorso dal dicembre 1971 con l'A. e del conseguente diritto della lavoratrice al trattamento economico previsto dal contratto collettivo di categoria.
La convenuta società A. - Le A. I. s.p.a. (qui d'ora innanzi più brevemente indicata come A.) si costituì nel giudizio, in tal guisa introdotto, deducendo che la P. si era limitata a esplicare una saltuaria attività di collaborazione con l'Ispettorato sinistri della società, nell'interesse però del suo datore di lavoro, ossia dell'agente generale dell'A. in Aosta, il quale non poteva esimersi dal ricevere le denuncie di sinistro presentate dagli assicurati, e che, per di più, dalla sollecita definizione dei sinistri traeva ovviamente profitto così in immagine come in prestigio.
Ritenuto opportuno che il giudizio si svolgesse anche nei confronti della s.d.f. C. e Z., l'adito pretore ne ordinò l'intervento.
La s.d.f. C. e Z. provvide a costituirsi, chiedendo di essere assolta da ogni avversaria pretesa.
Esaurita la fase istruttoria, il pretore giudice del lavoro di Aosta, con sentenza in data 11 febbraio 1993, accolse la domanda della ricorrente.
Avverso tale sentenza propose appello la società A. - Le A. I., chiedendone la riforma.
L'appellata P., costituendosi nel giudizio di secondo grado, chiese dichiararsi inammissibile l'appello, non essendo stato notificato il ricorso al litisconsorte necessario, s.d.f. C. e Z.. Invocò altresì, nel merito, il rigetto del gravame.
Il Tribunale di Aosta, in funzione di giudice del lavoro di secondo grado, con sentenza 15 giugno - 20 agosto 1993, ritenuta l'impugnazione dell'A. ammissibile, la accolse, respingendo la domanda della P., e compensando fra le parti le spese del doppio grado.
Argomentò in particolare il Tribunale che ben poteva la sua decisione essere emessa nel contraddittorio della sola A., in quanto l'eventuale pronuncia, resa a carico di quest'ultima, non avrebbe potuto obbligare la s.d.f. C. e Z., «che al più si sarebbe ritrovata con la declaratoria di insussistenza di un rapporto di lavoro che si è assunto fittizio».
La sentenza del giudice d'appello, non notificata, è stata impugnata da P. R. con ricorso per cassazione affidato a due motivi, notificato il 22 luglio 1994.
Ha resistito l'A. mediante controricorso notificato il 24 agosto 1994.
Motivi della decisione
Il ricorso per cassazione della Sig.a R. P. è sorretto da due motivi.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 331 c.p.c., conseguente violazione dei principi che regolano il giudicato, posti dall'art. 324 c.p.c. e dall'art. 2909 cod. civ., contraddittorietà ed illogicità di motivazione». Deduce che era stata la stessa A., convenuta nel giudizio dinanzi al pretore giudice del lavoro di Aosta, a sollecitare l'intervento in causa della s.d.f. C. e Z., e ciò in quanto, a suo dire, doveva ravvisarsi nella fattispecie un'ipotesi di litisconsorzio necessario, e che fin dalla prima udienza il pretore adito aveva ordinato la chiamata in causa della s.d.f. C. e Z., sicché il giudizio di primo grado si era svolto nel contraddittorio anche di detta parte. L'atto di appello, invece, era stato notificato dall'A. soltanto alla P., la quale invano aveva sostenuto l'inammissibilità del gravame, in conseguenza dell'omessa notificazione alla s.d.f. C. e Z..
Orbene, con la decisione impugnata il Tribunale aveva erroneamente escluso la qualità di litisconsorte necessario della s.d.f. C. e Z., negando che questa potesse avere interesse all'esito del giudizio di secondo grado.
Il riferito motivo di ricorso è fondato.
Deve ravvisarsi invero l'intervenuta violazione dell'art. 331 c.p.c. (che risulta de plano applicabile al processo del lavoro: Cass., 23 gennaio 1986, n. 429; Cass., 27 novembre 1992, n. 12660), per non avere il Tribunale di Aosta disposto l'integrazione del contraddittorio, in causa inscindibile, nei confronti della s.d.f. C. e Z., già parte del giudizio di primo grado.
Dissente al riguardo la Corte da quell'indirizzo giurisprudenziale, a tenore del quale «in temi di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, ove il dipendente dell'appaltatore convenga in giudizio il committente perché sia dichiarato, a norma dell'art. 1, ultimo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che il rapporto di lavoro è in realtà intercorse nei suoi confronti, per averne il convenuto effettivamente utilizzato le prestazioni, non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dell'impresa appaltatrice» (Cass., 6 giugno 1989, n. 2740; cfr. inoltre Cass., 22 novembre 1985, n. 5800; Cass., 21 gennaio 1986, n. 375; il litisconsorzio necessario è stato nondimeno riconosciuto, qualora l'iniziativa della lite sia assunta dall'appaltatore, al fine di far dichiarare la natura fittizia dell'interposizione: Cass., 23 febbraio 1979, n. 1182).
Nel vietare l'interposizione nelle prestazioni di lavoro, e nello stabilire (al quinto comma) che i prestatori di lavoro occupati in violazione dei divieti posti dalla norma in parola «sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni», l'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, prevede una situazione giuridica complessa, di cui sono parti necessarie l'imprenditore datore di lavoro effettivo, quello interposto e il lavoratore; trattasi di una situazione giuridica unitaria (cfr. Cass., 30 gennaio 1995, n. 1078), nell'ambito della quale non è dato postulare la sussistenza del rapporto che si asserisce effettivo se non previo accertamento della illegittimità e quindi della mera apparenza dell'altro rapporto.
Né, d'altronde, sembra da condividere l'opinione che all'interposto nessun nocumento possa derivare dall'esito della lite, introdotta dal lavoratore a carico dell'imprenditore che abbia realmente utilizzato le sue prestazioni, atteso che il medesimo interposto resta pur sempre formalmente il titolare del rapporto di lavoro, responsabile dei correlativi adempimenti (cfr. Cass., 18 febbraio 1982, n. 1041).
Con la sua sentenza, il pretore giudice del lavoro di Aosta, in accoglimento della pretesa fatta valere da P. R., aveva dichiarato che costei, formalmente assunta della s.d.f. C. e Z., doveva ritenersi fin dal 15 dicembre 1971 alle dipendenze della società A., e ciò ai sensi della legge n. 1369 del. 1960. Il giudizio di appello, promosso dall'A., era dunque da svolgere nel contraddittorio anche della s.d.f. C. e Z., dovendo accertarsi nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado a quale soggetto, fra A. e s.d.f. C. e Z., competesse la veste di effettivo datore di lavoro della P.. Ed è appena da notare che, nella concreta fattispecie, solo ammettendo il litisconsorzio necessario si evita che all'esito del giudizio possa venire paradossalmente a risultare non essere la lavoratrice alle effettive dipendenze né dell'uno né dell'altro imprenditore (per connessioni, cfr. Cass., 6 novembre 1987, n. 8209; Cass., 13 aprile 1995, n. 4259; Cass., 27 ottobre 1995, n. 11190).
Giova soggiungere, da ultimo, che nel caso in esame si configurava comunque un litisconsorzio necessario di carattere processuale, essendo stato nel giudizio pretorile l'intervento della s.d.f. C. e Z. disposto iussu iudicis, il che determinava l'esigenza di tenere integro il contraddittorio, nel successivo grado di giudizio, anche verso il chiamato in causa (cfr. Cass., 29 novembre 1985, n. 5928; cfr., inoltre, ex pluribus, Cass., 26 giugno 1984, n. 3725; Cass., 23 novembre 1987, n. 6336; Cass., 19 maggio 1988, n. 3483; v. altresì Cass., 9 febbraio 1995, n. 1466).
Accertata, dunque, la violazione dell'art. 331 c.p.c., ad opera del Tribunale di Aosta, che non ha curato di disporre l'integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, e mentre il secondo motivo di ricorso della P. resta ovviamente assorbito, questa Corte deve annullare la sentenza d'appello ai sensi dell'art. 354, primo comma, c.p.c. (applicabile nel giudizio di cassazione in base al disposto dell'ultimo comma dell'art. 383 c.p.c.): donde la rimessione della causa a giudice equiordinato, ex art. 383, primo comma, c.p.c., in vista della rituale rinnovazione del giudizio d'appello (cfr. Cass., 19 marzo 1984, n. 1873; Cass., 8 giugno 1994, n. 5559; Cass., 5 luglio 1995, n. 7416).
Al giudice di rinvio, che si designa nel Tribunale di Biella in funzione di giudice del lavoro, si rimette anche il provvedimento sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Biella, cui rimette la statuizione sulle spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma il 22 aprile 1997.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 13 NOVEMBRE 1997.