Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da P. G. per ottenere la declaratoria dell'intercorso rapporto di lavoro subordinato con la soc. B. e la declaratoria di illegittimità del licenziamento subito, con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno.
Il Tribunale ha premesso che il P., presentata domanda di ammissione a socio della cooperativa AGM, avente come oggetto sociale la prestazione di servizi di facchinaggio, manutenzioni, pulizie e trasporti presso terzi, era stato mandato dalla cooperativa a lavorare dapprima presso il Corriere Ba., quindi presso il magazzino della B. di Lainate, ed infine presso il magazzino della s.p.a. T., disposizione quest'ultima seguita dalle sue dimissioni dalla cooperativa. Ha quindi osservato che la cooperativa di lavoro, quale nella specie era la AGM, è consentita dal l'ordinamento, che la distingue dalla mera interposizione di lavoro, e nessuna anomalia era risultata nel caso concreto, tanto più che l'AGM aveva impiegato il proprio personale presso più aziende. Ha altresì rilevato che la pretesa del P. sembrava essere fondata sull'avere lo stesso seguito l'orario di lavoro dei dipendenti della B., preso ordini dal medesimo direttore del magazzino, timbrato il cartellino ed indossato indumenti di lavoro ed antinfortunistici forniti dalla B., ma che tali elementi non potevano ritenersi decisivi, poiché se la B. si era rivolta alla Cooperativa per la movimentazione di materiali che in parte veniva già effettuata da proprio personale, l'osservanza degli orari era una conseguenza della necessità per l'inviato della cooperativa di coordinare la propria attività con quella degli altri che vi lavoravano, mentre la timbratura del cartellino serviva evidentemente per la determinazione dei compensi dovuti dalla B. alla Cooperativa e delle prestazioni da quest'ultima dovute al P.. Ha quindi concluso che la B. si era servita delle prestazioni di una cooperativa di lavoro nell'ambito di una tipologia prevista dall'ordinamento, in particolare dalla legge n. 407 del 1955 richiamata dalla lettera g) dell'art. 5 della legge n. 1369 del 1960, ed il P. aveva regolarmente svolto il suo rapporto di socio lavoratore con la cooperativa, concludendolo con dimissioni spontanee.
Avverso questa decisione P. G. ricorre per cassazione formulando sei motivi di impugnazione La s.p.a. B. resiste con controricorso illustrato anche da memoria.
Motivi della decisione
Il ricorso per cassazione proposto dal P. non è stato notificato alla Cooperativa AGM, che pure è stata parte nei pregressi giudizi di merito.
Il collegio tuttavia non ritiene di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tale soggetto, in quanto, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, in ipotesi di intermediazione vietata nelle prestazioni di lavoro, ove il dipendente dell'appaltatore convenga in giudizio il committente perché sia dichiarato a norma dell'art. 1, ultimo comma, L. 23 ottobre 1960 n. 1369 che il rapporto di lavoro si è in realtà instaurato con questi per avere egli effettivamente utilizzato le sue prestazioni, non sussiste litisconsorzio necessario con l'appaltatore medesimo (Cass. 6 giugno 1989 n. 2740; 21 gennaio 1986 n. 375; 22 novembre 1985 n. 5800; 10 maggio 1976 n. 1641; 4 marzo 1980 n. 1465; 7 marzo 1986 n. 1541; 28 aprile 1987 n. 4104; 27 novembre 1987 n. 8808). Infatti, la domanda del lavoratore diretta a fare accertare la sussistenza del rapporto di lavoro con il committente non importa di necessità una pronuncia di accertamento negativo, con efficacia di giudicato, nei confronti del soggetto interposto, essendo il lavoratore onerato esclusivamente della dimostrazione che le sue prestazioni sono state utilizzate direttamente dal committente con le modalità vietate dalla legge. Ne discende che in una ipotesi siffatta il formale datore di lavoro non è litisconsorte necessario.
Da questo indirizzo si è di recente discostata la sentenza n. 11241 del 13 novembre 1997. Ma il collegio non ritiene di poter condividerne le ragioni, perché esse si ispirano a finalità di ordine pratico, e cioé alla opportunità di evitare conflitto di giudicati (all'esito di distinti giudizi, potrebbe risultare che il lavoratore non è dipendente né dell'uno né dell'altro imprenditore).
Senonché, se tali considerazioni valgono a motivare sull'opportunità di una chiamata in causa del soggetto interposto, cui la causa è comune, non possono rappresentare il fondamento giuridico della necessità della sua partecipazione al giudizio. La fattispecie non realizza un'ipotesi di rapporto unico con pluralità di parti (Cass. 16 aprile 1996 n. 3560; 13 luglio 1998 n. 6860), né la sentenza che accerti la situazione interpositoria vietata può ritenersi inutiliter data, se al giudizio non partecipi l'intermediario (v. da ultimo Cass. 23 giugno 1998 n. 6214).
Con il primo motivo, denunciando insufficiente motivazione su punti decisivi (art. 360 n. 5 c.p.c.), il ricorrente lamenta il mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di vari punti decisivi della fattispecie. Il Tribunale non avrebbe considerato che egli lavorò presso la B. per un lungo periodo, dall'1 febbraio 1994 al 31 agosto 1995. Il contratto di appalto prevedeva l'etichettatura dei prodotti cosmetici. Le mansioni da lui svolte non rientravano tra quelle previste dal contratto di appalto, ed erano diverse da quelle svolte da altri soci della cooperativa. In ogni caso, nessuna di esse era riconducibile all'attività di facchinaggio o di movimentazione di merci. Non motivata è l'affermazione che la cooperativa avesse appaltato la movimentazione di merce, mentre al contrario l'appalto aveva ad oggetto l'etichettatura di prodotti cosmetici con i bollini autoadesivi contenenti i codici a barre identificativi del prodotto.
Tutte le anzidette circostanze, esposte nell'atto introduttivo del giudizio, erano state confermate dalla B. sia nella comparsa di risposta avanti al Pretore che nel ricorso in appello.
Il secondo motivo denuncia anch'esso vizio di motivazione. Il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia accolto le istanze istruttorie volte a provare la sussistenza dell'interposizione illecita di mano d'opera.
Con il terzo motivo, denunciando falsa applicazione della l. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 1, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente critica l'impugnata sentenza per avere il Tribunale ritenuto che l'intermediazione vietata nelle prestazioni di mano d'opera non potesse nella specie realizzarsi perché appaltatore era una cooperativa. Affermazione errata, perché, per espressa previsione di legge, il divieto si rivolge anche alle società cooperative.
Con il quarto motivo, denunciando falsa applicazione dell'art. 5, lettera g) l. n. 1369 del 1960 e della l. n. 407 del 1955 (art. 360 n. 3 c.p.c.), il ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente affermato che le sue fossero mansioni di facchinaggio, nonostante egli avesse sempre contestato tale circostanza. Il Tribunale non ha rilevato che la l. n. 407 del 1955 disciplina i lavori dei facchini liberi esercenti per i quali è prescritta l'iscrizione di cui all'art. 121 T.U.P.S. del 1931. Non risponde al vero che egli era occupato contemporaneamente presso più aziende. Egli aveva lavorato in modo stabile presso la B. dall'1 febbraio 1994 al 31 agosto 1995, senza che la cooperativa fornisse un'organizzazione di mezzi rispetto al risultato da conseguire.
I quinto motivo denuncia vizio di motivazione e violazione della legge n. 407 del 1955, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Il ricorrente contesta che le sue prestazioni, quali più volte descritte e confermate dalla B., fossero riconducibili a mansioni di facchinaggio. Rileva che "facchino" è chi per mestiere trasporta carichi o bagagli nelle stazioni, nei porti e simili, è l'uomo di fatica senza altri attributi". Egli invece svolgeva mansioni tipiche di magazziniere.
Con il sesto motivo, denunciando falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., il P. lamenta che il Tribunale l'abbia condannato alle spese del doppio grado, richiamando genericamente la natura della controversia, ma senza tener conto della qualità di lavoratore del ricorrente e della particolarità e complessità della materia del contendere.
Il primo motivo è fondato, restando così assorbito l'esame degli altri motivi.
A sostegno della decisione assunta il Tribunale rileva che il P. operò presso la B. nella qualità di socio della cooperativa AGM, la quale ha una veste giuridica "che la distingue da una mera interposizione di lavoro". Nella specie, poi, la cooperativa, che offriva servizi presso più aziende, aveva agito "nell'ambito di una tipologia prevista e consentita dall'ordinamento giuridico (cfr. la l. n. 407/55, richiamata dalla lettera g) dell'art. 5 l. 1369/60)".
La Corte osserva che l'affermazione del Tribunale secondo la quale "la cooperativa è un soggetto giuridico dotato di una sua organizzazione e fanno capo alla stessa i diritti e i doveri dei soci lavoratori", è un'enunciazione astratta, priva di riferimenti al caso concreto. Infatti, la sentenza, data la premessa, non dice poi se la cooperativa AGM avesse una struttura organizzativa propria.
Ma, a prescindere dall'indagine, del tutto omessa, circa la effettiva esistenza di un'organizzazione imprenditoriale in capo alla cooperativa AGM e del suo impiego nei rapporti con la B. (Cass. 21 maggio 1998 n. 5087; 23 aprile 1999 n. 4046), "la tipologia richiamata dalla lettera g) dell'art. 5 l. n. 1369 del 1960" presuppone risolta a monte la questione dell'esistenza di un reale appalto di opere o servizi. Nel senso che, ove questo sussista, opera la speciale solidarietà dell'impresa appaltante.
Ma non era questa la materia del contendere, bensì se vi fosse un appalto (consentito) di opere o servizi o un appalto (vietato anche alle cooperative) di semplice mano d'opera.
Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto innanzitutto accertare quale opera o servizio la B. avesse appaltato alla cooperativa AGM; ed in secondo luogo verificare se l'attività svolta dal P. fosse coerente con l'oggetto dell'appalto. Il fatto che la cooperativa AGM avesse soci operanti presso più aziende e che lo stesso P. prima e dopo l'utilizzazione alla B. avesse lavorato altrove, è circostanza priva di rilievo ai fini dell'esclusione di un appalto (vietato) di mano d'opera (Cass. 27 maggio 1996 n. 4862)."
L'art. 5 l. n. 1369 del 1960 detta eccezioni alla regola dell'art. 3, che a sua volta stabilisce la solidarietà dell'impresa appaltante nel presupposto che vi sia un appalto reale di opere o servizi, e non un mero appalto di mano d'opera.
Nel caso di specie, il contrasto verteva proprio su tale questione, che il Tribunale ha creduto di risolvere sulla base della semplice ricognizione dell'oggetto sociale della cooperativa AGM. Per contro, la sentenza impugnata tace del tutto sui fatti veramente rilevanti per la decisione della controversia, e cioé su quali opere o servizi vertesse l'appalto, su quali compiti fossero stati assegnati al P. e in quali condizioni questi venissero svolti (Cass. 29 novembre 1996 n. 10697; 15 aprile 1996 n. 3517).
Sussiste quindi il denunciato vizio di motivazione, da cui consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio della causa ad altro giudice, designato nel Tribunale di Lodi, che, nel procedere a nuovo esame, provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Lodi.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 1999.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 23 DIC. 1999