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martedì 24 gennaio 2012

La disciplina del trasferimento di azienda. Cassazione sez. Lavoro, del 4 dicembre 2002, sentenza n. 17207

Svolgimento del processo

In data 4 luglio 1997 l'A.. E. SpA inviava le comunicazioni ex art. 47 legge 428/1990 alle RSA in ordine all'intenzione di cedere il ramo d'azienda "Servizi Generali" al C. M..

La decisione di cessione veniva giustificata con la finalità di rispondere all'esigenza di impegnare sempre più le capacità aziendali nelle attività dirette su prodotto, mercato e tecnologie, contenendo, nella misura possibile, gli altri alti costi di funzionamento "; in particolare, l'operazione aziendale veniva definita come rientrante nell'ambito di un più ampio programma di riorganizzazione aziendale tendente a far riacquisire "competitività" all'A..

Il ramo d'azienda "Servizi Generali" comprendeva le seguenti attività: conduzione e manutenzione di impianti termotecnici, di impianti elettrici, telefonici, Tv, di impianti di sicurezza, controllo ed antincendio, di ascensori e montacarichi e di altri impianti speciali; manutenzione di immobili industriali e civili e relative pertinenze; manutenzione reti di viabilità; monitoraggio e riparazioni reti fognarie ed idriche; progettazione di nuovi impianti generali; gestione pratiche per autorizzazioni edilizie, permessi di costruzione, autorizzazioni USL, VVFF, etc.; gestione e manutenzione attrezzature mensa; gestione e manutenzione di fotocopiatrici ed altre attrezzature di ufficio; movimentazione arredi, materiali ed attrezzature; facchinaggio; gestione dei mezzi relativi alla trasmissione delle informazioni (telex, fax, etc.), distribuzione documentazione; ricevimento e smistamento posta; fattorinaggio interno ed esterno; riproduzione della documentazione (disegni, etc.); gestione degli archivi generali, di deposito e relativa conservazione e messa a disposizione della documentazione; pulizia dei fabbricati; giardinaggio; gestione e distribuzione cancelleria; gestione di pratiche relative alle trasferte dei dipendenti (prenotazioni, acquisto biglietti, rinnovo e visto passaporti, autonoleggio, "navette", etc.); traduzioni documenti; segreteria, reporting ed altri compiti di carattere gestionale e/o di supporto riferiti alle attività suddette.

L'operatività del trasferimento di azienda è stata fatta decorrere dal 15 settembre 1997, mentre, in data 29 luglio 1997 l'A. e M.C. per i Servizi Integrati hanno stipulato un contratto di fornitura di servizi e manutenzioni generali.

La qualificazione giuridica dell'operazione di ristrutturazione aziendale come cessione di ramo di azienda, con conseguente applicazione dell'art. 2112 c.c., è stata contestata da alcuni dei lavoratori interessati, secondo il cui assunto la fattispecie era, invece, di semplice cessione dei contratti di lavoro in corso con l'A., da considerare inefficace in quanto non era intervenuto il consenso del contraente ceduto, consenso che comunque sarebbe stato in ogni caso necessario anche in presenza di cessione di ramo di azienda.

In particolare, nella controversia sottoposta al vaglio della Corte, con ricorso al Pretore di Genova è stato domandato l'accertamento dell'invalidità della cessione del contratto di lavoro, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno. È stata chiesta altresì la dichiarazione di invalidità dello stesso contratto di appalto dei servizi sopra menzionati, per violazione, da un lato, del divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro, dall'altro, dell'art. 24 del c.c.n.l., che vieta di affidare in appalto le attività direttamente connesse a quelle aziendali o relative alla manutenzione ordinaria.

Il Pretore ha rigettato la domanda, ma la sentenza è stata riformata, in parziale accoglimento dell'appello dei lavoratori, dal Tribunale di Genova, che ha dichiarato la nullità della cessione del contratto di lavoro da A. E. SpA a M. e ha condannato la prima "a reinserire il ricorrente nella sua funzione lavorativa e nella retribuzione anteriore alla cessione".

Il Tribunale ha ritenuto che alla fattispecie di cessione di ramo di azienda, cui si applicano gli art. 2112 c.c. e 47 l. 428/1990, è completamente estranea l'operazione di mera "esternalizzazione" di attività aziendali, non idonee, come tali ad esplicare effetti diretti sui contratti di lavoro (ferma restando la possibilità di effetti indiretti, potendo, in ipotesi, la ristrutturazione tradursi in riduzione di personale mediante le procedure previste dalla legge). La ricorrenza dell'una o dell'altra delle fattispecie dipende, a giudizio del Tribunale, da dati assolutamente oggettivi, non certo dalle determinazioni del datore di lavoro, dati da identificare, perché si possa dire di essere in presenza di un ramo di azienda - anche alla stregua della normativa comunitaria e della giurisprudenza della Corte di giustizia Cee - nella preesistenza di un nucleo minimo dotato di autonomia operativa e finanziaria, idoneo a giustificare l'unificazione funzionale della parte di azienda ceduta,

La cassazione della sentenza è domandata con ricorso con cinque motivi dalla SpA A. E..

Si è costituito con controricorso M. - C. per i servizi integrati.

Resistono con controricorso i lavoratori. proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale affidato a due motivi.
Motivi della decisione

1 - Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art 177 del Trattato Cee, per avere il Tribunale rifiutato di accogliere la richiesta di rimessione degli atti alla Corte di giustizia europea in merito all'interpretazione del senso e della portata delle direttive 14 febbraio 1977, n. 187, e 29 giugno 1998, n. 50, atteso che, in presenza del mutamento del titolare di un'entità organizzata in modo stabile, costituita dal complesso dei lavoratori stabilmente incaricati di svolgere attività omogenee, la legislazione comunitaria impone di considerare il lavoratore trasferito con l'impresa, da intendere quale organizzazione funzionale di beni e rapporti giuridici che ne consentano l'esercizio.

3. Il secondo motivo denuncia motivazione contraddittoria su di un punto decisivo per avere il Tribunale dichiarato di volersi uniformare ai principi dell'ordinamento comunitario come precisati dalla Corte di giustizia, mentre in realtà con essi si è posto in contrasto affermando che "le risorse ... anche ... modeste non debbono difettare di un centro direttivo ed organizzativo, capace di renderle idonee al fine produttivo perseguito". Al contrario, l'entità economica può consistere anche in una semplice attività, valutabile economicamente e che conservi la propria identità con il trasferimento, mediante una valutazione non astratta ma concreta.

4. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. perché l'operazione di "esternalizzazione" di servizi può ben essere realizzata con lo strumento del trasferimento di un ramo di azienda e ciò proprio al fine di garantire i posti di lavoro senza procedere all'estinzione dei rapporti di lavoro divenuti inutili, e, quindi, nella prospettiva di garanzia dei diritti dei lavoratori che è l'obiettivo del legislatore comunitario; l'art. 2112 c.c., infatti, richiede la cessione di un'insieme di beni coordinati per l'esercizio di un'attività di impresa, senza che sia necessario anche che tale esercizio sia attuale, bastando l'astratta idoneità allo scopo produttivo unitario.

4.1. In conclusione, per l'azienda, si era in presenza di un'entità economica che l'imprenditore poteva collocare sul mercato, ancorché il dato dell'organizzazione autonoma (che, del resto, non sarebbe mai configurabile in relazione ai rami di azienda svolgenti attività accessorie) non fosse preesistente al trasferimento, ma solo con la cessione si fosse realizzata l'unificazione di determinati servizi e attività in capo ad un unico soggetto, il quale era stato così posto in condizione di rispondere a domande del mercato. Conclude, quindi, la società ricorrente che l'autonomia dell'entità economica (nel caso, i servizi generali) deve apprezzarsi in concreto, per il fatto che alcuni beni siano separabili dalla parte restante dell'azienda e, immediatamente (come accaduto nella specie, senza alterazioni dell'organizzazione preesistente), siano in grado di consentire la realizzazione di servizi e prodotti richiesti dal mercato.

4.2. Né rappresentava un ostacolo l'eterogeneità delle attività cedute, essendo fondamentale, per integrare un'attività economica, la comunanza dell'attività delle maestranze trasferite che sia idonea a conferire alla stessa una vera e propria autonomia produttiva, comunanza consistente nel fatto che si trattava dei servizi ausiliari a quelli propri dell'attività produttiva dell'azienda, la cui prestazione era continuata senza soluzioni presso Manital acquistando altresì l'attitudine (prima solo potenziale) di prestare gli stessi servizi anche a terzi.

5. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. per avere la sentenza impugnata, tra l'altro, affermato che l'A. non aveva fornito la prova della sussistenza del ramo d'azienda, mentre, in realtà, tutti gli elementi della fattispecie erano dimostrati e comunque non contestati.

6. Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1406 c.c. per avere il Tribunale omesso di valorizzare il significato del comportamento del lavoratore, di accettazione dell'incremento retributivo riconosciuto all'atto del passaggio alle dipendenze di Manital, nel senso di accettazione tacita della cessione del contratto, con cessazione della materia del contendere.

7. La Corte giudica il ricorso infondato.

Vanno esaminate unitariamente, in quanto concernenti la medesima questione, i primi quattro motivi del ricorso.

A. e M.l sostanzialmente concordano nel ricondurre la vicenda al fenomeno ed. di outsourcing, comprendente tutte le possibili tecniche mediante le quali un'impresa dismette la gestione diretta di alcuni segmenti dell'attività produttiva e dei servizi estranei alle "competenze di base" (cd. core business).

Nella fattispecie, l'operazione di ristrutturazione aziendale è stata qualificata come cessione di ramo di azienda, comportante l'applicazione dei principi di cui agli art. 2112 c.c. e 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (ed infatti l'operazione è stata preceduta dalla comunicazione alle organizzazioni sindacali).

8. La nozione di ramo di azienda, estranea sia al testo originario dell'art. 2112 c.c., sia alla sua riformulazione ad opera dell'art. 47 l. 428/1990, compare a livello normativo solo con l'art. 3, commi 3 e 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (cessione dell'azienda o di sue parti).

Invero, dall'art. 2573 c.c. - che contempla il trasferimento di una parte dell'azienda come presupposto per il trasferimento del diritto di uso del marchio registrato - poteva evincersi la possibilità di trasferire singole unità produttive, da considerare come "aziende" ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c.

Ad ogni modo, la nozione stessa è stata elaborata dalla giurisprudenza al fine di estendere le garanzie dei lavoratori anche all'ipotesi in cui non veniva in considerazione il trasferimento dell'intero complesso aziendale, ma solo di una sua parte di esso (cfr. Cass., 24 gennaio 1991, n. 671; Cass. 17 marzo 1993, n. 3148; Cass. 5 maggio 1995, n. 4873; Cass. 16 dicembre 1995, n. 12872; Cass. 14 dicembre 1998, n. 12554; Cass. 30 dicembre 1999, n. 14755; Cass. 30 agosto 2000, n. 11422). Ed invero, questa Corte ha, con orientamento consolidato, affermato che rientrano nella fattispecie del trasferimento di azienda tutti quei casi, in cui, restando inalterate le strutture e l'unità organica dell'azienda, ne venga mutato soltanto il titolare, indipendentemente dal mezzo tecnico adoperato per trasferire (cfr. ex plurimis Cass. 14 dicembre 1998, n. 12554 cit.; Cass. 14 luglio 1993, n. 7795; Cass. 22 febbraio 1992, n. 1763); ha ribadito più volte che la vicenda circolatoria, oltre a interessare l'azienda, ossia il complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, può riguardare un solo ramo di essa (cfr. Cass. 14 dicembre 1998, n. 12554 cit, che evidenzia, fra l'altro, come anche per il disposto dell'art. 2573 c.c., in materia di trasferimento del diritto d'uso del marchio, si evinca la suscettibilità di singole unità produttive a costituire idonei completi strumenti di impresa, nonché Cass. 18 maggio 1995, n. 5483; Cass. 17 marzo 1993, n. 3148; Cass. 8 gennaio 1991, n. 67); ha anche statuito che il complesso di beni, oggetto del conferimento dell'azienda (o di un ramo di essa), deve essere idoneo a consentire lo svolgimento di una determinata attività di impresa, anche se non necessariamente la stessa esercitata dal conferente (cfr. Cass. 21 ottobre 1995, n. 10993, secondo cui il nuovo titolare può integrare l'insieme dei beni trasferiti con ulteriori fattori produttivi sempre che i fattori mancanti non siano tali da alterare l'unità economica e funzione del complesso aziendale, dal momento che non basta che i beni conferiti abbiano fatto parte di una azienda, essendo altresì necessario che essi, per le loro caratteristiche ed il loro collegamento funzionale, rendano possibile lo svolgimento di una specifica attività imprenditoriale).

9. Nei precedenti citati non è stata mai messa in discussione la scelta economica di "separazione" e si è altresì tenuto presente l'esigenza di assicurare un'effettiva funzionalità alla porzione di azienda ceduta attraverso la conservazione dei rapporti necessari alla sua concreta attività, esigenza imprescindibile in tenia di circolazione dell'azienda (art. 2558 c.c.). Ma certamente è stata prevalente la prospettiva della tutela del lavoratore, sotto il profilo della continuità dell'occupazione e della conservazione dei diritti maturati, nella convinzione che la tutela apprestata dall'art. 2112 c.c. si rendesse necessaria soprattutto con riferimento alle vicende di trasferimento parziale.

10. Il descritto orientamento trovava un diretto riferimento nella direttiva comunitaria n. 771/87 che comprendeva nel suo ambito di applicazione anche i trasferimenti di "parti di stabilimenti".

Da questa più ampia accezione ha preso le mosse l'elaborazione giurisprudenziale della Corte di giustizia europea sii ciò che deve considerarsi oggetto del trasferimento da assoggettare alle regole della direttiva. Ed infatti, nella maggior parte dei casi, le ipotesi concrete sottoposte al vaglio della Corte europea hanno riguardato appunto, cessioni parziali, riferite a singoli servizi, casi, cioé, di cd. "esternalizzazione, nei quali erano ravvisabili la dismissione da parte dell'impresa di una certa attività, spesso ausiliaria, e la prosecuzione della stessa attività da parte di altro soggetto, anche mediante moduli organizzativi, quanto ai mezzi, strutture e persone, diversi da quelli adottati dal cedente.

11. Tuttavia, gli orientamenti della giurisprudenza comunitaria non sono stati costanti, ancorché unificati nella prospettiva di conferire una certa elasticità ed adattabilità alla nozione di trasferimento di impresa rispetto alle fattispecie concrete, anche se non si è mancato di evidenziare dalla dottrina, che la Corte, nei suoi arresti, ha compiuto una significativa scelta di campo a favore della interpretazione teleologica del dato normativo, in linea con la Direttiva 77/187 e con il suo art. 1, comma 1, che mira a garantire la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di una "entità economica".

In un primo tempo, la giurisprudenza comunitaria ha richiesto, per l'applicazione della direttiva, il trasferimento di un'entità economica individuata in base ad elementi oggettivi e "misurabili", quali i beni materiali, il valore di quelli immateriali, la riassunzione di buona parte del personale, il trasferimento della clientela (cfr. CGCE 18 marzo 1986, causa n. 24/1985, Spijkers; 10 febbraio 1988, causa n. 234/1986, Daddy's Dance Hall).

12. Successivamente, ha ritenuto sufficiente l'identità e anche la sola analogia del servizio svolto dal cessionario rispetto a quello svolto dal cedente, senza necessità di un trasferimento di elementi materiali e patrimoniali. e senza un rapporto negoziale diretto tra i due soggetti, giungendo cosi ad inserire tutti i meccanismi di "esternalizzazione" nell'ambito di tutela della direttiva (cfr. CGCE 12 novembre 1992, causa n. 20911991, Wastson Rask c. Christensen; 14 aprile 1994, causa n. 293/1992, Schimid; 7 marzo 1996, cause riunite n. 171/1994-172/1994, Mercks).

Significative espressioni di una siffatta scelta ermeneutica finalizzata ad apprestare ai lavoratori un sempre più esteso ventaglio di garanzie, sono: a) la sentenza della Corte di Giustizia 12 novembre 1992, causa C-209/91 (sentenza Watson Rask) che - in una fattispecie avente ad oggetto l'affidamento ad un imprenditore esterno della gestione di un servizio di mensa, in precedenza organizzato direttamente dall'imprenditore cedente - ha affermato che non configura un ostacolo all'applicabilità dei principi della Direttiva 187/77, sul trasferimento di stabilimenti o parti di essi, il fatto che l'attività ceduta abbia "carattere accessorio" e non sia "in rapporto di necessarietà con l'oggetto sociale dell'impresa originale"; b) e la meno risalente sentenza della Corte di Giustizia 11 marzo 1997, causa C-13/95 (sentenza Suzen) che ha ricondotto la manodopera nella nozione di "entità economica", oggetto di trasferimento, sulla base della considerazione che "in determinati settori in cui l'attività si fonda essenzialmente sulla manodopera, un gruppo di lavoratori che assolva stabilmente una attività comune, può corrispondere ad una entità economica" (punto 21); affermazione questa, reputata di grande rilievo in dottrina, per determinare uno spostamento dell'angolo visuale in cui si colloca il rapporto di lavoro, che passa da essere "destinatario di forma di tutela a elemento costitutivo del complesso aziendale".

13. Questo orientamento, confermato in altre decisioni, (Corte di Giustizia 10 dicembre 1998, cause riunite n. C-127/1996, C-229/1996 e C-74/1997; 10 dicembre 1998, cause riunite n. C-173/1996 e C-247/1996), risulta pienamente in linea con la più recente Direttiva 98/50, secondo la quale l'entità economica è da intendere come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria, che deve conservare, con il trasferimento "di parti di imprese o di stabilimenti", la propria identità.

L'opportunità di dare sistemazione organica alla materia ha indotto poi il Consiglio dell'Ue ad emanare l'ulteriore direttiva n. 2001/23/Ce (con cui sono state abrogate sia la direttiva del 1977 che quella del 1998), che in buona parte presenta connotati meramente ricognitivi della precedente regolamentazione della complessa materia in esame.

14. L'indicata applicazione della normativa sul trasferimento di azienda anche al caso del trasferimento di parte soltanto del complesso aziendale, ha finito per determinare l'insorgenza di problematiche assolutamente nuove.

La dottrina ha notato che la nozione allargata di ramo di azienda potrebbe legittimare, attraverso il trasferimento, tutte le operazioni di "esternalizzazione" di servizi, anche se consistenti nella pura e semplice espulsione di quote di personale, evitando il "costo" sociale, ma anche economico, di un licenziamento collettivo.

In altri termini, ne deriverebbe un ribaltamento della prospettiva tradizionale di considerare le norme di tutela dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda, con il garantire all'impresa cedente il passaggio automatico, quale effetto ex lege, della cessione di azienda, dei lavoratori alle dipendenze del cessionario, lavoratori sui quali andrebbe a cadere il rischio, nel medio periodo, dell'affidabilità del nuovo datore di lavoro, e ciò soprattutto in presenza della cessione di una parte soltanto del complesso aziendale rilevato da soggetto legato al cedente da contratto di committenza, per così dire "governato" da quest'ultimo.

15. In tale contesto, uno dei correttivi proposti dalla dottrina consiste nel ripensare il concetto di disponibilità delle garanzie di tutela, mediante un'interpretazione che subordini il passaggio del lavoratore al suo consenso.

Ma un ostacolo insormontabile deriva dall'assetto legislativo dato alla materia dall'art. 2112 c.c., sicuramente congegnato in guisa da determinare l'inscindibilità tra rapporto di lavoro e azienda, facendo della successione a titolo particolare nel contratto di lavoro dell'acquirente un effetto legale immancabile della cessione di azienda.

In ogni caso, poi, non si vede come potrebbe configurarsi il diritto, in ipotesi di rifiuto del trasferimento, a restare alle dipendenze del cedente, perché ciò dovrebbe comportare necessariamente l'inserimento del lavoratore in una unità produttiva, diversamente strutturata, nonché la sua adibizione, nella maggior parte dei casi, a differenti mansioni incompatibili con il doveroso rispetto del disposto di cui all'art. 2103 c.c..

Del resto, la Corte di giustizia ha precisato che la direttiva 77/187 aveva lasciato gli Stati membri liberi di definire la sorte del rapporto (CGCE 12 novembre 1998, in causa C-399/1996, Europiecés). Ed infatti, nel nuovo testo dell'art. 2112 c.c., introdotto dal D. lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, è stata prevista solo una speciale facoltà di dimissioni, fondata su una "sostanziale modifica" delle condizioni di lavoro, che può essere esercitata entro tre mesi dal trasferimento, ovviamente nei confronti del cessionario e dunque a rapporto ormai passato.

16. Di certo ha, invece, il conforto del diritto positivo la limitazione derivante da una nozione più restrittiva di ramo di azienda, che, per essere tale, deve avere una sua autonomia funzionale, nel senso che deve presentarsi come una sorta di piccola azienda in grado di funzionare in modo autonomo, e che non deve rappresentare, al contrario, il prodotto dello smembramento di frazioni non autosufficienti e non coordinate tra loro, né una mera espulsione di ciò che si riveli essere pura eccedenza di personale.

Con queste caratteristiche e con queste limitazioni, quindi, il ramo di azienda deve preesistere alla vicenda traslativa, nel senso che già prima esso deve essere identificabile e idoneo a funzionare autonomamente, senza, peraltro che tale requisito venga a mancare sol perché il ramo di azienda venga integrato da altri elementi, una volta inserito nella complessiva azienda dell'acquirente.

17. Ed infatti in tal senso si è espressa la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha identificato i rami di azienda come unità produttive suscettibili di costituire idoneo e completo strumento di impresa una volta che abbiano acquistato autonomia rispetto all'originaria struttura unitaria (cfr., in particolare, Cass. 14 dicembre 1998, n. 12554, cit.)

18. In altri termini la giurisprudenza della Corte ha recepito una nozione commercialistica di azienda, ai sensi dell'art. 2555 c.c., attribuendo rilievo decisivo al requisito dell'autonomia organizzativa del ramo di azienda ceduto, che, oltre a risultare antecedente alla cessione, deve presentarsi come idoneo al perseguimento dei fini dell'impresa.

19. Alla luce delle considerazioni finora svolte non può essere condivisa la tesi dell'Ansaldo, secondo cui l'autonomia funzionale del ramo trasferito può essere anche soltanto potenziale presso il cedente, essendo sufficiente, al fine dell'attribuzione della qualità di ramo di azienda, l'astratta idoneità del nucleo di beni o rapporti ceduti ad- essere organizzati per l'esercizio di un'attività.

Al riguardo è opportuno precisare ancora una volta che il diritto positivo richiede per l'applicazione dell'art. 2112 c.c., che sia ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi. Altrimenti, sarebbe la volontà dell'imprenditore ad unificare un complesso di beni (di per sé privo di una preesistente autonomia organizzativa ed economica volta ad uno scopo unitario), al solo fine di renderlo oggetto di un contratto di cessione di ramo di azienda, rendendo applicabile la relativa disciplina sulla sorte dei rapporti di lavoro. Ciò non esclude, però, che in alcuni casi tale autonomia organizzativa ed economica possa - in alcuni settori o aree produttive in cui le strutture materiali assumono scarsa se non nessuna rilevanza - configurarsi, anche in presenza di trasferimento di sola manodopera e quindi di soli lavoratori, che, per essere addetti ad un ramo dell'impresa, e per avere acquisito un complesso di nozioni e di esperienze, siano capaci di svolgere le loro funzioni presso il nuovo datore di lavoro, potendosi, appunto, la suddetta autonomia concretizzare non solo attraverso la natura e le caratteristiche della concreta attività spiegata, ma anche in ragione di altri significativi elementi, quali, ad esempio, la direzione e l'organizzazione del personale, il suo specifico inquadramento, le peculiari modalità di articolazione del lavoro e i relativi metodi di gestione.

20. A conforto di una tale interpretazione dell'art. 2112 c.c. non possono trascurarsi i successivi sviluppi legislativi.

Il D. lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, di attuazione della direttiva n. 98/50, nell'estendere espressamente la disciplina dell'art. 2112 c.c. al trasferimento di "parte dell'azienda" ha dato di quest'ultima una definizione sostanzialmente in linea con i risultati cui era pervenuta la giurisprudenza nazionale. Infatti, "parte di azienda" é, innanzi tutto, una "articolazione funzionalmente autonoma" dell'attività economica organizzata (in sostanza, un'unità produttiva), dove l'autonomia funzionale riassume le condizioni - di carattere produttivo, gestionale e organizzativo - perché la parte o "ramo" di azienda possa avere una "vita" sua e sia, così, separabile dal complesso aziendale generale. All'autonomia funzionale il legislatore delegato ha poi aggiunto, quale necessario completamento, il requisito della preesistenza del ramo, come tale, nonché quello della conservazione, nel trasferimento della sua identità.

Ne resta dunque, confermato il generale principio

giurisprudenziale dell'assimilazione tra azienda e parte di azienda, differenziate solo, come ovvio, sotto il profilo quantitativo, sicché resta escluso che un ramo di azienda possa essere disegnato e identificato solo al momento del trasferimento e in esclusiva funzione di esso, con un'operazione strumentale indirizzata all'espulsione, per questa via indiretta, di lavoratori eccedenti, consegnati ad un cessionario che, strettamente legato all'impresa cedente - ancorché vero imprenditore e non semplice interposto di mano d'opera - sarebbe posto in condizione di modificare liberamente le preesistenti condizioni di lavoro (contratti collettivi, condizioni di stabilità del posto di lavoro, ecc.).

Tanto ciò è vero che il d.d.l. per la delega al Governo in materia di mercato di lavoro (collegato alla finanziaria 2002 e approvato dal consiglio dei Ministri il 15 novembre 2001) si propone proprio di incidere su questo punto, annoverando tra i criteri di delega per la modifica all'art. 2112 c.c. l'eliminazione del requisito "dell'autonomia funzionale del ramo di azienda preesistente al trasferimento".

21. Dalle considerazioni che precedono discende l'insussistenza delle condizioni per operare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea in merito all'interpretazione della direttiva 771/87. Anche ammettendo che la direttiva suddetta debba interpretarsi nei sensi patrocinati dall'Ansaldo e dal Consorzio Manital, la decisione in tali termini della Corte europea non sarebbe rilevante per la decisione della controversia in oggetto, dal momento che l'acclaramento di eventuali contrasti tra ordinamento comunitario e ordinamento interno, risulterebbe, in ogni caso, inidoneo a produrre effetti sul rapporto giuridico controverso, stante il principio dell'inefficacia orizzontale (cioé nei rapporti interprivati) delle direttive, ancorché precise e incondizionate.

Ben può dunque la presente controversia essere - senza ulteriori interventi della Corte di Giustizia - decisa sulla base della normativa codicistica, la cui interpretazione non può però trascurare i risultati cui è pervenuta la giurisprudenza comunitaria nell'opera di omogeneizzazione della legislazione statale dei diversi paesi.

22. Nella controversia, i fatti rilevanti per la decisione risultano pacifici, stante la ricostruzione della vicenda operata dalla stessa società Ansaldo e dalle stesse tesi giuridiche prospettate.

Come risulta già dal solo elenco dei servizi "esternalizzati", nessuno di essi concretava una realtà organizzativa riconducibile alla nozione di unità produttiva, essendo i soli elementi unificatori quello dell'estraneità alle cd. "competenze di base" e quello di mera accessorietà con esse.

Ed invero - come ha osservato la sentenza impugnata a seguito di una attenta valutazione dei fatti di causa e con motivazione congrua e corretta sul piano logico - giuridico, insuscettibile, pertanto, di alcuna censura in questa sede di legittimità - nel trasferimento dell'entità economica ceduta (Servizi Generali) sono rimaste ignote sia la dimensione strutturale che quella dimensionale, e, per di più, non è risultata una corrispondenza tra attività trasferite ed attività già facenti capo ai Servizi Generali (sia nel senso che non tutte le attività rientranti nei detti Servizi sono state oggetto di trasferimento, sia nel senso che lavoratori già estranei all'unità economica in oggetto sono stati ceduti con l'asserito ramo di azienda). Il trasferimento, invece, ha riguardato tutti (o quasi) i lavoratori del "Centro di costo 991", che, per ammissione della stessa Ansaldo, era stato costituito per ricevere tutto il personale rientrato nell'aprile 1996 dalla Cassa integrazione guadagni, e già indicato dall'azienda come eccedente le esigenze strutturali. Tale centro, peraltro, di cui non è stata provata alcuna autonomia organizzativa, si caratterizzava per la estrema eterogeneità delle funzioni dei lavoratori ad esso addetti, ed - è bene ribadirlo - per la mancanza di qualsiasi funzione unitaria, suscettibile in qualche modo di farlo assurgere ad unitaria "entità economica". Né, di certo, la stipulazione del contratto di appalto era di per sé idonea a trasformare in una "unità" i vari e ben distinti elementi costituenti l'oggetto del trasferimento. Come ha puntualmente osservato la decisione impugnata, è mancata nel caso di specie la prova di un assetto organizzativo, che valesse ad attribuire ai Servizi Generali una portata unificante e, nello stesso tempo, un carattere di autonomia nell'ambito della globale struttura imprenditoriale dell'Ansaldo Energia, sicché l'operazione, sulla cui legittimità questa Corte è chiamata a pronunziarsi, è stata dai giudici di appello correttamente considerata come cessione di una pluralità di rapporti lavorativi non assoggettabili alla normativa di cui all'art. 2112 c.c..

23. Come detto, l'art. 2112 c.c., anche nel testo anteriore alle modifiche di cui al D. lgs. 18/2001, certamente non impedisce del tutto di ricondurre alla cessione di azienda i processi di "esternalizzazione", consentendo che siano ceduti singole funzioni o singoli servizi, ma solo a condizione che essi si presentino, prima del trasferimento, funzionalmente autonomi. Ma certamente il suddetto articolo preclude l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate tra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, con identificazione dei lavoratori coinvolti sulla base delle mansioni svolte e non dell'inerenza del rapporto ad un ramo di azienda.

24. In conclusione, non merita censura alcuna la sentenza impugnata per avere ritenuto la mancanza dei requisiti richiesti per configurare il ramo di azienda ed applicare imperativamente l'art. 2112 c.c. (e l'automatismo in esso sancito) e conseguentemente ha configurato la vicenda traslativa come cessione del contratto di lavoro, richiedente per il suo perfezionamento il consenso del lavoratore ceduto.

25. Né possono trovare accoglimento, infine, le censure contenute nel quinto motivo del ricorso.

Il Tribunale ha accertato in fatto che, di fronte all'univoca contestazione degli effetti che la società Ansaldo intendeva collegare ai contratti di cessione e di appalto, non era consentito desumere una volontà negoziale contraria dal fatto della prosecuzione dell'attività lavorativa alle formali dipendenze del Consorzio e della riscossione del superminimo unilateralmente attribuito dallo stesso consorzio.

Si tratta di valutazione neppure specificamente contestata e comunque insindacabile in questa sede perché sorretta da motivazione sufficiente e logicamente plausibile,

26. La decisione di rigetto del ricorso principale rende inammissibile il ricorso incidentale, con il quale, con duplice motivo, si censura la sentenza impugnata per avere escluso la rilevanza del consenso del lavoratore ceduto anche in presenza di un effettivo trasferimento di ramo di azienda, e per aver ritenuto assorbiti i profili riguardanti la violazione della legge n. 1369/60 e del divieto contrattuale di appalti continuativi svolti in azienda (ex art. 24, parte generale, sezione terza, CCNL metalmeccanici pubblici). Al riguardo è sufficiente osservare che manca qualsiasi interesse all'esame delle censure, non potendone derivare utilità ulteriori alla parte ricorrente, e che, inoltre, le doglianze si manifestano del tutto generiche in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

27. Gli aspetti di novità e complessità delle questioni costituiscono giusti motivi per compensare le spese tra tutte le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa interamente tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione

Così deciso in Roma il 19 giugno 2002.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 04 DIC. 2002.