In materia di lavoro marittimo, si sottrae a censura di violazione delle regole ermeneutiche in materia di atti negoziali, anche di natura collettiva, l'interpretazione del giudice di merito dell'art. 10-bis del Regolamento Organico del 13 giugno 1985, che disciplina il conferimento delle funzioni superiori per il personale nautico (nella specie per la nomina a I ufficiale di macchina), nel senso che, alla stregua del tenore letterale delle espressioni utilizzate dalla norma, ai fini dell'attribuzione del "funzionamento", il criterio dell'anzianità comparativa tra gli aspiranti va seguito solo in caso di difetto di contrastanti fattori di valutazione, la cui allegazione e prova incombe, in ossequio ai principi di correttezza e buona fede, sul datore di lavoro, spettando al lavoratore solo eccepirne il mancato soddisfacimento.
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