Con riferimento al rapporto di lavoro marittimo, dal risarcimento del danno (ex art. 18 della legge n. 300/1970) deve essere detratto il c.d. aliunde perceptum e, pertanto, grava sul datore di lavoro dimostrare quali sarebbero i c.d. ''periodi non lavorativi'' nei quali il lavoratore illegittimamente licenziato sarebbe comunque rimasto ''a terra'' piuttosto che prestare servizio sulla nave.
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