Costituisce causa di cessazione della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione a beneficio dei lavoratori licenziati da imprese edili, il conseguimento, da parte del lavoratore, di una nuova occupazione lavorativa superiore a due giorni, indipendentemente dal suo carattere occasionale, secondo quanto previsto dalle disposizioni concernenti l'assicurazione per la disoccupazione involontaria.
VEDI TESTO INTEGRALE SENTENZA
VEDI TESTO INTEGRALE SENTENZA