1) Il licenziamento dichiarato illegittimo (nella specie, per inosservanza delle garanzie di cui all'art. 7 comma 2 l. 20 maggio 1970 n. 300) non estingue il rapporto di lavoro, sul quale quindi possono avere definitivo effetto estintivo differenti cause sopravvenute, tra cui un successivo recesso che diviene privo di causa a seguito della pronunciata legittimità del primo licenziamento.
2) Al datore di lavoro è consentita la reiterazione del licenziamento dichiarato nullo per vizio di forma o per altro vizio procedurale, a ciò non essendo di ostacolo la necessità della sussistenza del requisito della tempestività del recesso, mentre la reiterazione stessa, se il vizio da cui è inficiato il primo licenziamento riguarda la configurabilità della giusta causa o del giustificato motivo, è consentita solo se basata su nuova ragione giustificatrice, altrimenti essendo preclusa dal giudicato, o, se non si è ancora pervenuti alla formazione di quest'ultimo, dovendosi procedere, a seconda della situazione processuale in cui si versa, o alla riunione dei procedimenti, o alla dichiarazione di litispendenza, o alla sospensione del secondo giudizio, salva sempre, nelle more, l'esperibilità della procedura cautelare.