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giovedì 26 gennaio 2012

LICENZIAMENTO A SEGUITO TRASFERIMENTO D'AZIENDA - FONDAMENTO - CASS., SEZ. LAV., SENT. N. 1594 DEL 11.06.2008

Svolgimento del processo

Con ricorso del 20 novembre 1997 S.V. espose che 1. aveva lavorato dall'10 novembre 1991 alle dipendenze della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN MARCELLINO S.c.r.l., Istituto che il 30 ottobre 1995 era stato commissariato dalla BANCA D'ITALIA, e l'8 aprile 1997 era stato ceduto alla BANCA DEL SALENTO S.p.a.;

2. con lettera del 21 marzo 1997 le era stato intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo;

3. poichè il trasferimento d'azienda non costituisce risoluzione del rapporto di lavoro, e poichè non era stata esperita la procedura di consultazione sindacale della L. n. 428 del 1990, ex art. 47, il licenziamento era nullo.

Ciò premesso, la ricorrente chiese che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarasse la nullità del licenziamento, ed ordinasse la sua reintegrazione nel posto di lavoro alle dipendenze della BANCA DEL SALENTO S.p.a., con tutte le conseguenze di legge.

Con sentenza del 22 febbraio 2000 il Tribunale, ritenendo la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, respinse la domanda.

Con sentenza del 27 maggio 2004 la Corte d'Appello di Napoli respinse l'impugnazione proposta dalla S..

Premette il giudicante che (indipendentemente dalla sussistenza d'una cessione d'azienda) la cessione d'azienda, anche se non costituisce motivo di licenziamento, non può tuttavia impedire il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo. E "non pare che l'appellante abbia contestato espressamente e compiutamente la sussistenza di tale giustificato motivo oggettivo, costituito dalla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria" (fatto che aveva determinato lo stato di liquidazione coatta amministrativa).

D'altro canto, la giurisprudenza di legittimità "ha ritenuto legittimo il licenziamento determinato dall'esigenza d'una riduzione dell'attività per consentire il successivo prosieguo dell'attività attraverso cessione dell'azienda".

Poichè il licenziamento, "quale negozio unilaterale recettizio produce effetto quando il lavoratore riceve l'atto dal datore, è in tale momento che va valutata la legittimità del licenziamento stesso". E pertanto l'argomentazione dell'appellante, per cui la cessazione del rapporto con il termine del periodo di preavviso è avvenuta solo il 13 ottobre 1997 quando la cessione alla BANCA DEL SALENTO S.p.a. si era perfezionata e la S. era già dipendente di questa (diversa) Società, è infondata.

La ricorrente sostiene poi che, non avendo l'azienda più di 15 dipendenti, la deroga all'art. 2112 c.c., (prevista dalla L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5) non sarebbe applicabile.

Il primo giudice ha tuttavia ritenuto che la disciplina dell'art. 2112 c.c., è inapplicabile al caso in esame, poichè il licenziamento è avvenuto per giustificato motivo oggettivo; ed ha tenuto conto della Direttiva CEE come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, secondo cui alle aziende soggette a procedure concorsuali la Direttiva stessa, poi recepita dal legislatore italiano con la L. n. 428 del 1990, è inapplicabile.

Per la cassazione di questa sentenza S.V. propone ricorso, articolato in 6 motivi e coltivato con memoria; la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.a. resiste con controricorso, coltivato con memoria; la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN MARCELLINO S.c.r.l. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, tali atti poi coltivando con memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando per l'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione ed errata interpretazione dell'art. 2112 c.c., e della L. n. 428 del 1990, art. 47, e della Direttiva Europea 14 febbraio 1977 n. 77 nonchè omessa od insufficiente motivazione, la ricorrente sostiene che:

1 a. nella norma vigente al tempo del licenziamento (21 marzo 1997) non era stato riprodotto della L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 4, che prevedeva la preesistente facoltà datorile di recesso";

1. b. in tal modo, la nuova disposizione, "in caso di trasferimento d'azienda il rapporto continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano", costituisce una (nuova ed a sè stante) ipotesi di divieto di licenziamento;

1. c. questa norma garantisce il lavoratore contro il licenziamento fondato su fatti strettamente connessi al trasferimento; il licenziamento intimato in prossimità del trasferimento non esprime un pur minimo elemento di obiettività che giustifichi la risoluzione; il giustificato motivo oggettivo è legittima causa del licenziamento solo in quanto riguardi fatti non riconducibili al trasferimento dell'azienda;

1. d. la datorile "confessione" della connessione del licenziamento con il trasferimento dell'azienda era documentata dallo stesso patto che condizionava il trasferimento alla preventiva risoluzione dei rapporti di lavoro in atto (ricorso, p. 15);

1 e. "agli atti vi è la prova piena ed indiscutibile che il licenziamento della ricorrente era strettamente connesso alla volontà della BANCA DEL SALENTO S.p.a. di liberarsi della S. e che solo questa specifica volontà della BANCA ha indotto il Commissario liquidatore a disporre la risoluzione del rapporto con la stessa" (ricorso, p. 13).

2. Con il secondo motivo del ricorso principale, denunciando per l'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione ed errata interpretazione degli artt. 2112 e 2118 c.c., e della L. n. 428 del 1990, art. 47, nonchè omessa od insufficiente motivazione, la ricorrente sostiene che:

2. a. il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa determina automaticamente la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria; e, poichè ella non poteva contestare l'atto di revoca, l'affermazione della sentenza impugnata, che le addebitava questa mancata contestazione, era illogico;

2. b. al momento della cessione dell'azienda (8 aprile 1997) ella "era dipendente a tutti gli effetti della BANCA DEL SALENTO S.p.a., in quanto ammalata e successivamente in preavviso", scaduto il 13 ottobre 1997;

2. c. poichè la risoluzione del rapporto in periodo di malattia e di preavviso è inefficace per la durata della malattia e del preavviso, ella aveva diritto a proseguire il rapporto;

2. d. "vi era stata una cessione dell'azienda proprio in considerazione della situazione economica della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARCELLINO S.c.r.L"; e quindi "il suo licenziamento era da riferire alle specifiche condizioni poste dalla BANCA DEL SALENTO S.p.a. per decidersi all'acquisto". 3. Con il terzo motivo del ricorso principale, denunciando per l'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione ed errata interpretazione degli artt. 2110, 2112 e 2118 c.c., e della L. n. 428 del 1990, art. 47, nonchè insufficiente ed errata motivazione, la ricorrente sostiene che 3. a. nel corso della malattia o del preavviso il rapporto di lavoro continua: la relativa risoluzione è efficace solo alla scadenza del preavviso;

3. b. al momento in cui le pervenne la comunicazione datorile ella era assente giustificata in quanto ammalata; dopo la guarigione, ella era in preavviso; e la BANCA le versò mensilmente le mensilità fino alla relativa scadenza (13 ottobre 1997);

3. c. al momento della cessione dell'azienda (8 aprile 1997), ella era dipendente a tutti gli effetti della azienda cedente.

4. Con il quarto motivo del ricorso principale, denunciando per l'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione ed errata interpretazione degli artt. 2112 e 2119 c.c., e della L. n. 428 del 1990, art. 47, e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 90, nonchè insufficiente ed errata motivazione, la ricorrente sostiene che deroga al principio della continuità del rapporto di lavoro è prevista solo per le aziende con più di 15 dipendenti: non per le aziende minori.

5. Con il quinto motivo del ricorso principale, denunciando per l'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione ed errata interpretazione dell'art. 2112 c.c., e L. n. 428 del 1990, art. 47, nonchè artt. 3, 36, 41, 117 Cost., la ricorrente sostiene che in base alla restrittiva interpretazione data dalla sentenza impugnata "non si riesce a capire perchè lo Stato italiano avrebbe trascurato per tanto tempo di emanare le norme di adeguamento fissate dalla Direttiva CEE e dall'Alta Corte di Giustizia (norme protese alla tutela del lavoratore).

L'interpretazione data dalla sentenza impugnata, ed in particolare la ritenuta inapplicabilità della garanzia dell'intervento sindacale nelle imprese con meno di 15 dipendenti, creerebbe anche una disparità di trattamento.

6. Con il sesto motivo del ricorso principale, denunciando per l'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione ed errata interpretazione degli artt. 2112, 2555 e 2556 c.c., e della L. n. 428 del 1990, art. 47, nonchè insufficiente ed errata motivazione, la ricorrente sostiene che nel caso in esame, poichè la BANCA DEL SALENTO S.p.a. continuò a svolgere senza interruzione l'attività precedentemente svolta dalla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S. MARCELLINO S.c.r.l., deve ritenersi sussistente un'effettiva cessione d'azienda, con la conseguente applicazione della relativa normativa.

7. Con il ricorso incidentale condizionato, denunciando per l'art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, violazione degli artt. 112, 329, 342, 346, 434 c.p.c., e dell'art. 2909 c.c., nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che;

7. a. il primo giudice aveva respinto la domanda per una pluralità di ragioni, ognuna autosufficiente fondamento della decisione; e fra queste, l'accertata sussistenza d'un giustificato motivo oggettivo di recesso, consistente nella cessazione dell'attività della BANCA a seguito della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività creditizia;

7. b. questa specifica ragione non era stata impugnata dall'appellante;

7. c. come la BANCA aveva eccepito anche con la memoria di costituzione in appello ed il giudicante aveva omesso di accertare, a causa dell'omessa censura e della conseguente formazione del giudicato, l'impugnazione era inammissibile.

8. I ricorsi, oggettivamente e soggettivamente connessi devono essere preliminarmente riuniti.

9. I motivi del ricorso principale (il cui esame, per il particolare oggetto - oltre che per la natura condizionata del ricorso incidentale - è pregiudiziale), i quali essendo interconnessi devono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

10. Il giudicante ha rilevato che con la sentenza del primo giudice "è stato ritenuto sussistente il giustificato motivo oggettivo del licenziamento"; ed ha aggiunto che l'appellante non aveva "contestato espressamente e compiutamente la sussistenza di tale giustificato motivo oggettivo, costituito dalla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria e dalla conseguente cessazione dell'attività della BANCA cedente".

La ricorrente principale non censura questa ragione; e si limita ad osservare che ella "non poteva contestare il dato di fatto della revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e della conseguente mancanza di attività, perchè si trattava di circostanze certe".

La ragione posta alla base della decisione esclude (come afferma la sentenza impugnata) la rilevanza della questione attinente alla sussistenza ed alla natura dell'atto formato dalla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S. MARCELLINO S.c.r.l. e del conseguente passaggio di alcuni beni alla BANCA DEL SALENTO S.p.a. (nell'assunta - controricorso con ricorso incidentale, p. 4 - cessazione di ogni altro rapporto di lavoro).

Per questo motivo, la censura precedentemente esposta sub "6." è infondata.

11. Come affermato da questa Corte, "in tema di trasferimento d'azienda, l'art. 2112 c.c., comma 4, come modificato dalla L. 29 dicembre 1990, n. 428, nel disporre che il trasferimento non può essere di per sè ragione giustificativa di licenziamento, aggiunge che l'alienante conserva il potere di recesso attribuitogli dalla normativa generale" (Cass. 19 gennaio 2004 n. 741).

Le censure precedentemente riportate sub "1. a.", "1. b", "2. a." sono infondate.

12. Il potere di licenziamento, che il datore conserva per l'art. 47 della L. 29 dicembre 1990, n. 428, ha fondamento non nel trasferimento d'azienda, bensì nella generale (preesistente) normativa; e fondamento è anche il giustificato motivo oggettivo.

A ragione del suo stesso fondamento, questa oggettività può tuttavia avere giustificazione solo nello spazio della struttura aziendale, autonomamente considerata; non nella connessione con il trasferimento (come finalità di agevolare il trasferimento stesso).

Anche la Corte di Giustizia (12 marzo 1998 n. C - 319/94) afferma che l'art. 4 della Direttiva CEE 77 /187 garantisce la tutela dei lavoratori nei confronti del licenziamento giustificato unicamente dal trasferimento.

In ordine a questo particolare problema, la diversa affermazione della sentenza impugnata (peraltro formulata solo ad abundantiam), diffusamente censurata dalla ricorrente principale, in applicazione art. 384 c.p.c., comma 4, deve essere corretta.

Nel caso in esame, tuttavia, per la ritenuta e non censurata connessione causale fra "revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria e conseguente cessazione dell'attività della BANCA cedente", la censura precedentemente riportata sub "1. c.", "1. d", "1. e", "2. d.", indipendentemente dalla sua pur limitata non autosufficienza e dalla sua pur limitata inconferenza (l'assunta condizione della preventiva risoluzione dei rapporti di lavoro in atto non esclude che la risoluzione - ed in particolare quella in controversia - sia stata effettuata per autonoma causa) e dalla sua interna contraddittorietà (fra quanto riportato sub "1. d." e quanto riportato sub "1. e.", assunto, questo, che, fondato su fatto nuovo, è di per sè inammissibile), è infondata.

13. La dichiarazione di volontà espressa con l'atto unilaterale di recesso produce il suo effetto con la (legale) conoscenza da parte del destinatario; ed è a questo momento che è necessario riferirsi per valutare l'atto (Cass. 1 settembre 2006 n. 18911; Cass. 11 luglio 2006 n. 15678).

Nè ciò muta per il decorso del periodo di preavviso. Ed invero, il preavviso non ha efficacia reale, bensì obbligatoria, con la conseguenza che nell'ipotesi in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva (Cass. 21 maggio 2007 n. 11740; essendo coerente con l'interpretazione letterale e logico - sistematica dell'art. 2118 c.c., si condivide questa interpretazione, e non la meno convincente formulata da pregressa giurisprudenza, per cui e plurimis Cass. 26 luglio 2002 n. 1118).

Ciò è a dirsi anche nell'ipotesi di licenziamento intimato prima della cessione dell'azienda.

Nè diversamente è a dirsi ove, nel corso della malattia, il dipendente sia licenziato, e, dopo la guarigione, percepisca dal cedente le mensilità del periodo di preavviso.

In questa ipotesi, il licenziamento, che sia intrinsecamente valido, non può perdere efficacia per lo stato di malattia e per il successivo decorso del periodo di preavviso; nè, per l'intervenuto licenziamento (con il pagamento - da parte del cedente - delle mensilità del preavviso), è ipotizzabile il trasferimento d'un (pur residuo e pur meramente obbligatorio) rapporto al cessionario.

Nel caso in esame, come osservato dalla sentenza impugnata, il licenziamento deve essere valutato al tempo della sua intimazione (21 marzo 1997), quando la cessione (9 aprile 1997) non era stata ancora attuata (per esigenza di completezza è da aggiungere che il pagamento - da parte della cedente - delle mensilità corrispondenti al periodo di preavviso - cessato il 13 ottobre 1997 - conferma la protrazione d'un rapporto (pur meramente obbligatorio) con la cedente (e non con il cessionario).

Le censure precedentemente riportate sub "2. b.", "2. c.", "3." sono pertanto infondate.

14. Il principio costituzionale dell'eguaglianza (art. 3 Cost.) preclude al legislatore di disporre differenze di disciplina contrarie a norme costituzionali ovvero fondate su criteri irragionevoli od iniqui.

La dimensione dell'impresa è elemento che giustifica, anche normativamente (L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 35, comma 1) la differenziazione della disciplina.

La censura precedentemente indicata sub "4.", "5." è pertanto infondata.

15. Il ricorso principale deve essere respinto. Questa reiezione esclude la necessità di esaminare il ricorso incidentale condizionato.

La ricorrente principale deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

Riunisce i ricorsi; respinge il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 36,00, oltre ad Euro 1.500,00, per onorario, ed oltre alle spese generali e ad IVA e CPA, in favore di ciascuna delle resistenti.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2008.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2008