(OMISSIS)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del gennaio 2001 la soc. G. Fratelli s.r.l. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Pinerolo il dipendente C.L., addetto allo stabilimento di laterizi, per accertare la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (riduzione della produzione) intimatogli in data 14.2.2000.
Con ricorso del 5.2.2001 C.L. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Torino la società G. Fratelli s.r.l. per l'accertamento della nullità del predetto licenziamento e la condanna della società al risarcimento del danno biologico subito per violazione dell'art. 2087 c.c. (mobbing).
Il Tribunale di Pinerolo, dichiarata la connessione tra le due cause, rimetteva le parti avanti al Tribunale di Torino, il quale però, riuniti i due procedimenti, dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Pinerolo.
Riassunta la causa davanti al Tribunale di Pinerolo, la società chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa a garanzia la Fondiaria Assicurazioni s.p.a. con la quale aveva stipulato una polizza per l'assicurazione della responsabilità civile cui fosse tenuta nei confronti dei dipendenti in seguito ad infortuni sul lavoro. La compagnia di assicurazioni si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda di manleva, contestandone il fondamento.
Il Tribunale di Pinerolo, espletata l'istruzione, con sentenza del 20.7.2004 dichiarava l'illegittimità del licenziamento; condannava la G. F.lli a riassumere il lavoratore o, in mancanza, a risarcirgli i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti fino al 28.12.2000; condannava la Fondiaria a tenere indenne la G. F.lli di quanto questa fosse chiamata a pagare al C. a titolo di danno biologico nei limiti del massimale.
La G. F.lli s.r.l. proponeva impugnazione chiedendo il rigetto di tutte le domande avanzate dal dipendente. La Fondiaria Sai proponeva appello incidentale chiedendo di essere assolta dalla domanda di manleva.
La Corte di Appello di Torino, con sentenza depositata il 20.6.2006, respingeva l'appello principale della G. F.lli e, in accoglimento dell'appello incidentale della Fondiaria, rigettava la domanda di manleva.
Per la cassazione di tale sentenza la società G. F.lli ha proposto ricorso con quattro motivi. C.L. e Fondiaria Sai hanno resistito con controricorso. Le società G. F.lli e Fondiaria hanno depositato memoria.
Con il primo motivo di ricorso la società G. denuncia violazione dell'art. 2087 c.c. e vizi di motivazione e censura la sentenza impugnata per aver ravvisato un grave inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro ed una situazione di "mobbing" ai danni del C. produttiva di danni alla persona.
Sostiene la ricorrente che la Corte territoriale non ha chiarito cosa debba intendersi per mobbing nè ha chiarito quali sono state le concrete violazioni asseritamente poste in essere dalla G. F.lli ai danni del C. e riconducibili a tale figura di inadempimento contrattuale.
Con il secondo motivo, denunciando omessa e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che la Corte territoriale non ha assolutamente spiegato quali sono i ripetuti comportamenti di mobbing posti in essere dal datore di lavoro, nè da quali elementi probatori abbia tratto il convincimento di un intento persecutorio della società. Non costituiscono infatti comportamenti illeciti nè il rimprovero subito nel 1996 da parte del direttore dello stabilimento per una errata manovra, nè la saltuaria assegnazione del C. ai forni dello stabilimento di laterizi; la Corte peraltro non poteva ignorare i favori ricevuti dal C. dall'azienda, quali la concessione in comodato gratuito di un appartamento e di un locale adibito dal lavoratore a falegnameria, nè il comportamento del lavoratore che si rifiutava di svolgere i compiti a lui non graditi.
Con il terzo motivo la società denuncia violazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 e vizi di motivazione e censura la sentenza impugnata per aver escluso l'esistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento invocato dal datore di lavoro e l'impossibilità di adibire il lavoratore allo svolgimento di mansioni analoghe. Sostiene la ricorrente di aver provato in giudizio sia l'esigenza di riassetto organizzativo atto a fronteggiare il perdurante andamento negativo del mercato, sia l'impossibilità di adibire il C. a mansioni equivalenti. Tali prove, non valutate dalla Corte torinese, sono date dai bilancio dell'anno 1999, dal quale risulta una consistente perdita di esercizio, e dal libro matricola, dal quale si ricava che la società non ha rinnovato i contratti di lavoro in scadenza e non ha assunto altri dipendenti per sostituire i dimissionari, fino alla cessazione dell'attività avvenuta nel 2005.
Con il quarto motivo di ricorso, denunciando violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e violazione dell'art. 1917 c.c., nonchè omessa motivazione, la società censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha qualificato come "doloso" il comportamento del suo legale rappresentante ed ha escluso l'applicabilità del contratto di assicurazione per i danni per malattia professionale e biologici subiti dai dipendenti, respingendo la domanda di manleva avanzata nei confronti della Fondiaria SAI. Osserva la ricorrente che il C. aveva lamentato un comportamento persecutorio tenuto, non già dal legale rappresentante della società, bensì dal direttore dello stabilimento, sicchè nel corso dei due giudizi di merito il comportamento del legale rappresentante non era mai venuto in considerazione. Rileva altresì che la Corte territoriale non ha affatto spiegato sulla base di quali elementi probatori abbia tratto il convincimento del "dolo" del legale rappresentante. Rileva che a norma dell'art. 1917 c.c. la garanzia assicurativa si estende anche ai danni recati dall'assicurato a terzi per fatto colposo.
I primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
Questa Corte ha già avuto modo di precisare che per "mobbing", riconducibile alla violazione degli obblighi derivanti al datore di lavoro dall'art. 2087 c.c., deve intendersi una condotta nei confronti del lavoratore tenuta dal datore di lavoro, o del dirigente, protratta nel tempo e consistente in reiterati comportamenti ostili, che assumono la forma di discriminazione o di persecuzione psicologica da cui consegue la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente nell'ambiente di lavoro, con effetti lesivi dell'equilibrio fisiopsichico e della personalità del medesimo. E' stato quindi precisato che ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del dirigente e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio. E' stato infine ritenuto che la valutazione degli elementi di fatto emersi nel corso del giudizio, ai fini dell'accertamento della sussistenza del mobbing e della derivazione causale da detto comportamento illecito del datore di lavoro di danni alla salute del lavoratore, costituisce apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato (cfr. Cass. n. 3785/2009, n. 22893/2008, n. 22858/2008).
Nella specie la Corte territoriale ha tenuto correttamente presenti gli elementi costitutivi della figura del "mobbing", come delineati dalla giurisprudenza, nè dal motivo di ricorso è dato comprendere sotto quale profilo il giudizio della Corte si sia allontanato dalla fattispecie astratta delineata dall'elaborazione giurisprudenziale, sicchè la censura di violazione dell'art. 2087 c.c. si rivela destituita di fondamento.
Quanto poi al concreto apprezzamento dei fatti emersi nel corso del giudizio, va osservato che la Corte territoriale ha dato compiuta ragione della sua decisione partendo da un attento esame di tutte le testimonianze raccolte, valutate sia nel loro complesso che singolarmente. Il giudice di appello, sulla scorta delle varie testimonianze, è pervenuto al convincimento che il C., a partire dal 1995, fu preso di mira dal direttore dello stabilimento e fatto oggetto di continui insulti e rimproveri, umiliato e ridicolizzato avanti ai colleghi di lavoro, adibito sempre più spesso ai lavori più gravosi (addetto ai forni) rispetto a quelli svolti in passato (addetto alla pulizia degli uffici), nella indifferenza, tolleranza e complicità del legale rappresentate della società. In questa complessiva valutazione negativa del comportamento datoriale non ha inciso in senso limitativo o riduttivo la circostanza, non ignorata dal giudice di appello, che al C. dalla società fosse stato concesso in comodato un appartamento. In definitiva deve ritenersi che la Corte di Appello abbia correttamente valutato tutti gli elementi probatori acquisiti ed abbia motivato in modo ampio e privo di contraddizioni e vizi logici il proprio giudizio, con la conseguenza che le valutazioni del giudice di appello, risolvendosi in apprezzamenti di fatto, non sono suscettibili di riesame in sede di legittimità.
Infondato è anche il terzo motivo di ricorso. La Corte di Appello ha osservato che la società non aveva provato la riduzione della produzione ed il riassetto organizzativo che aveva posto a base del licenziamento del C.. Ha rilevato, anzi, che le testimonianze raccolte inducevano a ritenere che nell'anno del licenziamento la crisi del settore edilizio era ormai superata, tanto che la società aveva assunto un altro operaio da adibire ai forni. Ma soprattutto il giudice di appello ha rilevato che la società non aveva in alcun modo provato di non poter utilizzare il C. all'interno dell'azienda in mansioni equivalenti, tenuto conto in particolare del fatto che il lavoratore, come riferito dai testi, era in grado di lavorare su tutte le macchine di produzione e di svolgere anche lavori di manutenzione degli impianti. Il mancato assolvimento dell'obbligo di repechage, in ordine al quale la società non deduce specifiche censure, costituisce autonoma ragione di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo ed è di per sè sufficiente a giustificare la conferma della pronuncia dei giudici di merito.
Infondato, infine, è anche il quarto motivo di ricorso.
La società lamenta in primo luogo che il giudice di appello avrebbe qualificato come "doloso" il comportamento del legale rappresentante benchè il C. non avesse mai allegato e provato un siffatto atteggiamento psicologico del datore di lavoro. La censura è priva di fondamento ove si consideri che nella specie si discute del rapporto assicurativo intercorso tra la G. e la Fondiaria, per cui non ha senso lamentare una violazione del principio di corrispondenza ex art. 112 c.p.c. con riferimento ad una domanda di accertamento della illegittimità del licenziamento e di risarcimento danni posta da altro soggetto in relazione a diverso rapporto giuridico.
La società lamenta in secondo luogo che il giudice di appello ha erroneamente escluso la garanzia assicurativa benchè mancasse del tutto la prova che l'evento dannoso fosse conseguenza del comportamento doloso del rappresentante della società. La censura è priva di fondamento. Nella specie, come si evince dalla clausola contrattuale trascritta in memoria dalla compagnia, si tratta di polizza di assicurazione per la responsabilità civile della società verso i propri dipendenti per infortuni sul lavoro derivanti da fatti commessi dall'assicurato o da suoi dipendenti. Trattasi dunque di contratto di assicurazione stipulato a norma dell'art. 1917 c.c., per il quale opera la disposizione di cui al primo comma della norma citata, secondo cui dalla copertura assicurativa "sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi". A quest'ultima disposizione ha fatto espresso riferimento la Corte di Appello per respingere la domanda di garanzia avanzata dalla G. nei confronti della Fondiaria.
La Corte territoriale ha rilevato che dal materiale probatorio emergeva incontestabilmente anche il dolo del sig. G. F., amministratore unico della società omonima. A giudizio della Corte, che ha richiamato le testimonianze di tali Gr., B., Gu. e Bo., è risultato provato che lo stesso G.F. fu sempre consapevole dei comportamenti aggressivi e vessatori tenuti dal L. nei confronti del C. e che tollerò e assecondò detti comportamenti senza far nulla per farli cessare, così accettando consapevolmente il rischio che da tali comportamenti illeciti potessero derivare conseguenze dannose a carico dei dipendenti.
Questa valutazione delle suddette testimonianze non ha formato oggetto di alcuna censura da parte dell'attuale ricorrente sotto il profilo di eventuali vizi logici o incongruenze del ragionamento del giudice, essendosi limitato il ricorrente a lamentare la mancanza di prove del dolo, in insostenibile contrasto con quanto affermato nella sentenza impugnata.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto con conseguente condanna della G. F.lli s.r.l. al pagamento in favore di C.L. e della Fondiaria Sai s.p.a. delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Delle spese liquidate in favore del sig. C. va disposta la distrazione all'avv. Roberto Muggia che si è dichiarato anticipatario.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 45,00 per esborsi ed in Euro tremila per onorari in favore di ciascuna parte resistente, con distrazione in favore dell'avv. R.M. delle spese liquidate al resistente C.L..
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010