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lunedì 23 gennaio 2012

PUBBLICO IMPIEGO PRIVATIZZATO - GIURISDIZIONE. CASSAZIONE SEZIONI UNITE ORDINANZA N. 2954 DEL 27.02.2002

In tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell'art. 63 d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, dalla sua instaurazione fino all'estinzione, compresa ogni fase intermedia, relativa a qualsiasi vicenda modificativa, anche se finalizzata alla progressione in carriera e realizzata attraverso una selezione di tipo concorsuale, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la p.a. e non riguarda i casi in cui il concorso sia diretto, non già ad assumere, ma a promuovere il personale già assunto. Pertanto, la cognizione della controversia concernente il conferimento dell'incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario ex art. 15 d.lg. 30 dicembre 1992 n. 502, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, cui spetta il potere di disapplicare l'atto amministrativo presupposto in cui si estrinsecano le valutazioni dell'apposita commissione.