Gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali cui l'art. 28 l. 20 maggio 1970 n. 300 attribuisce la legittimazione attiva per il procedimento di repressione della condotta antisindacale sono costituiti dalle articolazioni più periferiche delle strutture sindacali nazionali e cioè, di norma, dai sindacati provinciali di categoria dotati di una soggettività distinta in quanto autonomi titolari di interessi collettivi quanto meno ai fini del perseguimento degli stessi, mentre devono ritenersi privi di legittimazione gli organismi locali o nazionali delle confederazioni sindacali che non sono incardinati in un sindacato di categoria nazionale e risultano anche privi di interesse ad agire non rientrando nei loro compiti istituzionali la tutela di una specifica categoria, circostanza quest'ultima che esclude altresì la legittimazione di tali organismi a spiegare nel procedimento in questione intervento ad adiuvandum.