Premesso che deve essere condiviso il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, secondo il quale il licenziamento illegittimo non è idoneo ad estinguere il rapporto al momento in cui è stato intimato, determinando unicamente una sospensione della prestazione dedotta nel sinallagma, a causa del rifiuto del datore a ricevere la stessa, e non esclude che il datore di lavoro possa rinnovare il licenziamento (Cass. sent. 6055/2008), dalla illegittimità di un primo licenziamento non può conseguire l'ordine di reintegrazione del lavoratore qualora il rapporto di lavoro si sia risolto per effetto di un secondo licenziamento tempestivamente impugnato ma legittimo in quanto fondato su giustificato motivo oggettivo.