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lunedì 30 gennaio 2012

SOMMINISTRAZIONE LAVORO - CASS., SEZ. LAV., SENT. N. 15515 DEL 02.07.2009

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 12 giugno 2006, la Corte d'appello di Lecce, in riforma della sentenza in data 6 marzo 2005 del giudice del lavoro del Tribunale di Brindisi, ha dichiarato che tra l'appellante F.F. e la Società Trasporti Pubblici (S.T.P.) di Brindisi s.p.a. si era costituito dal (OMISSIS) un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per lo svolgimento di mansioni relative alla qualifica di operatore di esercizio.

Il F. aveva infatti tra il (OMISSIS) svolto presso la S.T.P. (quale utilizzatrice) lavoro temporaneo di autista (fornito dall'impresa A. s.p.a. che lo aveva assunto) in base ad un numero consistente di contratti successivi (anche a distanza di un giorno) di fornitura, ognuno anche della durata di pochi giorni e, invocando la disciplina della L. 24 giugno 1997, n. 196 (in particolare gli artt. 3 e 4 e art. 10, comma 3, nonchè l'art. 28 del C.C.N.L. per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo), aveva chiesto l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'impresa utilizzatrice nonchè la condanna di quest'ultima ad assumerlo a far data dal (OMISSIS) o da altra successiva nonchè a risarcirgli i danni nella misura delle retribuzioni perdute a causa della mancata prosecuzione del rapporto di lavoro.

La Corte territoriale, richiamata la disciplina di cui al comma 3, L. cit., anche alla luce dell'art. 3, comma 3, della stessa, ne ha desunto la conseguenza che costituirebbe frode alla legge l'utilizzazione del contratto di fornitura e quello per prestazioni temporanee per successive reiterate utilizzazioni (sostanzialmente continuative, equivalenti pertanto a proroghe successive) per far fronte ad una medesima stabile esigenza aziendale, per tali ragioni applicando alla fattispecie rappresentata in giudizio la L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1, accogliendo nei limiti indicati le domande del F., tra le quali ha viceversa rigettato la domanda risarcitoria.

Per la cassazione di tale sentenza propone ora ricorso la S.T.P. s.p.a., affidandolo a quattro motivi.

Resiste con regolare controricorso F.F., proponendo altresì contestualmente un ricorso incidentale con un unico articolato motivo.

La società ribatte al ricorso incidentale con proprio rituale controricorso.

Ambedue le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1 - I ricorsi, principale e incidentale, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., avendo ad oggetto una unica sentenza.

2.1 - Col primo motivo del ricorso principale, la società deduce la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c..

La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto illecito il ricorso ai contratti di cui alla L. n. 196 del 1997, in ragione della inesistenza di esigenze di carattere temporaneo alla base dello stesso, così modificando le condizioni di fatto e le conseguenze giuridiche prospettate dall'appellante.

Quest'ultimo avrebbe infatti posto alla base delle sue domande, sia in primo che in secondo grado, unicamente una interpretazione estensiva dell'art. 10, L. cit., inserendo tra i comportamenti sanzionati anche la reiterazione dei contratti di lavoro temporaneo col medesimo lavoratore ed invocando la conversione del contratto di lavoro temporaneo in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza alcuna indagine relativamente alla esistenza o meno di una esigenza meramente temporanea a fondamento dei "contratti interinali".

La società richiama in proposito il principio di diritto di cui a Cass. 20 febbraio 2004 n. 3366, sui limiti che incontra l'interpretazione della domanda, quanto al necessario rispetto del contraddittorio tra le parti, indicato come quesito ai sensi dell'art. 366 - bis c.p.c., così formulato: "Il potere-dovere del giudice di merito di interpretazione della domanda e di qualificazione giuridica dei fatti e dei rapporti dedotti in giudizio nonchè dell'azione in esso esercitata, ancorchè in difformità delle deduzioni delle parti, incontra il limite nell'oggetto della contestazione entro i cui confini la decisione deve essere mantenuta affinchè sia assicurato il fondamentale principio del contraddittorio".

Il motivo è infondato.

Va premesso all'esame di tale primo motivo che, laddove venga denunciato in sede di legittimità un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato oppure di quello del tantum devolutum quantum appellatum, non trova applicazione la regola secondo la quale l'interpretazione di qualsiasi domanda, eccezione o deduzione di parte rappresenta un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, in quanto, trattandosi della denuncia di un error in procedendo, la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere direttamente all'esame e all'interpretazione degli atti processuali (cfr. anche Cass. 11 luglio 2007 n. 15496).

Nel caso in esame, va peraltro rilevato dagli atti che i giudici di merito hanno correttamente interpretato l'atto introduttivo del giudizio e il successivo atto di appello, il cui contenuto, riferito dalla stessa ricorrente, in particolare laddove invoca la L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 3, per dedurne l'elusione e la frode - nel caso esaminato, di più rapporti di lavoro temporaneo successivi riguardanti il medesimo lavoratore e per lo svolgimento della medesima attività presso la medesima società -, esprime chiaramente il concetto secondo il quale l'esigenza cui il rapporto interinale soddisfa non può che essere temporanea, ponendo tale tema al centro del dibattito processuale successivamente sviluppatosi (vedi, ad es., le deduzioni della società secondo le quali già in primo grado avrebbe prodotto ampia documentazione dimostrativa del collegamento di ogni contratto ad una particolare temporanea esigenza aziendale).

Deve pertanto concludersi che la sentenza impugnata non è incorsa nella violazione della regola di cui all'art. 112 c.p.c., e del principio oggetto del quesito di diritto.

2.2 - Col secondo motivo del ricorso principale viene dedotta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su di un punto controverso e decisivo.

In proposito, la ricorrente ricorda che la Corte territoriale aveva anzitutto erroneamente affermato, sia pure in via incidentale, che costituirebbe comunque fatto notorio la circostanza che una importante società di trasporti ha stabilmente bisogno di autisti.

La Corte aveva poi aggiunto che in ogni caso la S.T.P. s.p.a. non aveva fornito la prova che le esigenze connesse alla stipula di ogni singolo contratto fossero riferibili unicamente a quest'ultimo.

L'affermazione incidentale sarebbe, secondo la società, gratuita, mentre quella principale non avrebbe fondamento, in quanto la società avrebbe fornito puntuale prova documentale dell'insorgere di esigenze temporanee in coincidenza con la sottoscrizione dei contratti di lavoro temporaneo (si tratterebbe di assenze per ferie, malattia, permessi etc. oppure punte di traffico, fatti che il lavoratore non avrebbe contestato.

Inoltre la STP non avrebbe mai indicato alla A., come autista da inviarle coi contratti di fornitura, il F., il quale sarebbe stato di volta in volta scelto e inviato dalla società fornitrice.

Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

A parte infatti la gratuità e l'inconcludenza dell'affermazione incidentale della sentenza impugnata in ordine al preteso fatto notorio, la Corte territoriale ha comunque motivatamente desunto dalla consistente, fitta reiterazione (anche a distanza di un giorno) di contratti per prestazioni di lavoro temporaneo (anche di pochi giorni) riguardanti il medesimo lavoratore e coinvolgenti la medesima impresa utilizzatrice, a fronte di una esigenza stabile di quest'ultima (in proposito ritenendo altresì che le deduzioni e le prove richieste dalla società fossero inidonee, evidentemente in quanto istituenti un collegamento solo generico tra singola esigenza e singolo contratto, a sostenere la diversità e temporaneità di ogni occasione di lavoro), l'esistenza di un disegno coinvolgente comunque l'impresa utilizzatrice (diretto ad ottenere l'impiego continuativo del medesimo soggetto), con la conseguente elusione della regola della temporaneità dell'occasione che giustifica l'utilizzazione di una medesima persona col meccanismo di cui alla L. n. 196 del 1997. Da qui la conclusione relativa alla fuoriuscita del rapporto tra lavoratore e impresa utilizzatrice da quelli esonerati, in forza di tale legge, dall'applicazione della L. n. 1369 del 1960.

Trattasi di valutazioni di fatto riservate ai giudici di merito, censurabili in questa sede unicamente per un vizio logico nello svolgimento della relativa argomentazione, cadente su di uno snodo avente carattere decisivo.

Viceversa, nel caso in esame, accanto ad una non chiaramente esplicitata censura di violazione delle norme processuali relativamente alla valutazione delle prove, la ricorrente si limita a contrastare il giudizio della Corte territoriale col contrapporvi una propria opposta valutazione, fondata su di una diversa ricostruzione dei fatti rappresentati in giudizio.

Poichè un tale approccio censorio presuppone lo svolgimento in questa sede di una terza valutazione dei fatti rilevanti ai fini dei diritti azionati, estranea viceversa al nostro ordinamento processuale, il motivo è infondato.

2.3 - Col terzo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata, per violazione della L. 24 giugno 1997, n. 196.

La Corte avrebbe assimilato la proroga del contratto di prestazione di lavoro con la reiterazione dei contratti, tanto da far discendere da quest'ultima condizione gli effetti che la L. n. 196 del 1997 riserva esclusivamente alle proroghe.

Ciò sarebbe errato, in quanto la legge, se vieta la proroga del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo oltre un certo limite, non vieta altresì la stipula di successivi contratti autonomi.

Difetterebbe pertanto nella sentenza la precisa indicazione della norma di legge violata o elusa.

Il motivo conclude col porre a quesito il seguente principio di diritto: "la reiterazione dei contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo conclusi con lo stesso lavoratore, presso la medesima azienda utilizzatrice, anche con identiche mansioni, non ne comporta la nullità per esclusione della L. 24 giugno 1997, n. 196 perchè quest'ultima non pone alcun divieto di reiterazione".

Anche questo motivo di ricorso è infondato, sostanzialmente per le medesime ragioni esposte a proposito del precedente.

La Corte ha infatti correttamente individuato una delle ratio della disciplina di cui alla L. n. 197, nella possibilità di utilizzazione di prestazioni di lavoro temporaneo fornite da una impresa terza per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo della impresa utilizzatrice e ne ha ravvisato l'elusione nel caso esaminato, ritenuto, attraverso il coordinamento, esplicito o implicito, di iniziative tra impresa fornitrice e impresa utilizzatrice, comporre una fattispecie complessa, di sostanziale proroga reiterata dell'unico originario contratto, a fronte pertanto di esigenze stabili di occupazione e quindi con finalità elusive della disciplina di legge.

In proposito deve pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto: "La mancata previsione nella L. n. 196 del 1997 di un divieto di reiterazione dei contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo conclusi con lo stesso lavoratore avviato presso la medesima impresa utilizzatrice non esclude la possibilità di valutazione della relativa vicenda nei termini di cui all'art. 1344 c.c. quando essa costituisca il mezzo, anche attraverso intese, esplicite o implicite, tra impresa fornitrice e impresa utilizzatrice concernenti la medesima persona del prestatore, per eludere la regola della temporaneità dell'occasione di lavoro che connota tale disciplina". 2.4 - Col quarto motivo di ricorso la difesa della S.T.P. s.p.a. deduce la violazione della L. del 1997 citata e della L. 23 ottobre 1960, n. 1369.

Abrogata la L. del 1960 per effetto del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276, questa resterebbe applicabile nel settore solo della L. n. 196 del 1997, ex art. 10, comma 1, alla cui fattispecie non è riconducibile pacificamente il caso in esame.

Il motivo conclude con la richiesta di applicazione del seguente principio di diritto: "la L. 23 ottobre 1960, n. 1369, per essere stata abrogata dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, può trovare ulteriore applicazione esclusivamente ricorrendo le condizioni di cui alla L. 24 giugno 1997, n. 196. art. 10, comma 1".

Il motivo e il relativo quesito non appaiono pertinenti rispetto all'accertamento della Corte territoriale, così come sopra riassunto.

A parte la considerazione che al momento dei fatti la L. n. 1369 non era stata ancora abrogata dal D.Lgs. n. 276 del 2003, ma il suo ambito applicativo risultava ristretto proprio in forza e nei limiti di operatività della L. n. 196 del 1997, il motivo non tiene conto del fatto che i giudici di merito hanno applicato nel caso in esame, nei termini sopra riferiti, la regola inerente la disciplina generale dei contratti, relativa al negozio in frode alla legge, ritenuto nel caso in esame realizzato attraverso un complesso coordinamento negoziale, comunque coinvolgente l'impresa utilizzatrice, volto a deviare lo strumento di cui alla L. n. 196 del 1997 in direzione della stabile utilizzazione del medesimo prestatore di lavoro da parte di quest'ultima.

Ritenuta conseguentemente la nullità dei contratti elusivi, la fattispecie concreta, fuoriuscita dall'ipotesi esonerati va, è stata pertanto correttamente ricondotta alla disciplina di cui alla L. n. 1369 del 1960.

Il ricorso principale è pertanto infondato e va respinto.

3 - Col ricorso incidentale, F.F. deduce la violazione degli artt. 1218, 1223, 1225 e 1226 c.c., laddove la sentenza ha respinto la sua domanda di risarcimento danni in relazione alle retribuzioni perse per la mancata prosecuzione del rapporto oltre la data del (OMISSIS).

In proposito la Corte territoriale aveva motivato la propria decisione col richiamo della giurisprudenza relativa alla retribuibilità o meno degli intervalli tra una prestazione e l'altra in caso di successivi contratti di lavoro a tempo determinato (giurisprudenza che sarebbe stata del resto rivisitata da Cass. 18 luglio 2000 n. 9420), mentre nel caso in esame si tratterebbe di mancata prosecuzione del rapporto oltre il termine finale dell'ultimo contratto. Da qui la necessità del risarcimento per inadempimento all'obbligo retributivo, senza necessità di messa in mora.

Il ricorso conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: "Dica se nel caso di successivi contratti per prestazioni temporanee, che siano stati ripetutamente reiterati in maniera continuativa, convertiti ope iudicis in un unico rapporto a tempo indeterminato in capo all'impresa utilizzatrice, secondo le disposizioni di cui alla L. n. 1369 del 1960 che regola sul divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro, il rifiuto del datore di lavoro di riceversi le prestazioni del lavoratore successivamente alla scadenza dell'ultimo dei contratti reiterati attribuisce al lavoratore il diritto al risarcimento del danno corrispondente alle ordinarie retribuzioni maturate dallo stesso fino all'accettazione delle prestazioni da parte del datore di lavoro, tenuto conto della prevedibilità dei danni al momento della richiesta del lavoratore e che al riguardo l'intimazione a ricevere la prestazione ex art. 1217 c.c., per la quale non occorrono particolari requisiti formali che pongano un onere probatorio a carico del lavoratore può essere presunta dal giudice, quale ragionevole conseguenza dell'interesse del lavoratore alla continuità del rapporto e della retribuzione, salva la prova contraria data dal datore di lavoro".

Nel controricorso notificato per resistere al ricorso incidentale, la S.T.P. deduce l'inammissibilità di quest'ultimo in quanto difetterebbe del requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa richiesto espressamente anche per tale ricorso dall'art. 371 c.p.c., attraverso il rinvio da tale norma operato all'art. 366 c.p.c..

La deduzione di inammissibilità del ricorso incidentale è infondata.

Questa Corte ha ripetutamente ricordato (cfr., per tale prevalente orientamento, Cass. 19 aprile 2004 n. 7392) che ai fini della sussistenza del requisito della "esposizione sommaria dei fatti di causa" prescritto a pena di inammissibilità per il ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3) ed esteso al ricorso incidentale (art. 371 c.p.c., comma 3, è necessario che in esso si rinvengano tutti gli elementi indispensabili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell'oggetto della controversia, ancorchè non sia necessario che tale esposizione costituisca oggetto di una specifica, separata parte del ricorso, essendo sufficiente che essa risulti dall'intero corpo del ricorso o, specificatamente, dalla trattazione dei motivi (Cass. 28 febbraio 2006 n. 4403).

Naturalmente l'"esposizione sommaria dei fatti causa" nell'ambito del ricorso incidentale è unicamente quella funzionale alla piena comprensione della relativa materia del contendere, senza che sia necessario ripercorrere in dettaglio tutti i fatti rilevanti per il ricorso principale.

Ciò posto in linea di principio, la censura di inammissibilità del ricorso incidentale formulata dalla società appare fondata sulla pretesa di una illustrazione da parte del ricorrente incidentale anche dei fatti rilevanti per il ricorso principale.

E' infatti sufficiente leggere anche solo il quesito di diritto formulato dal ricorrente incidentale per enucleare con chiarezza i fatti che fanno da sfondo alla domanda, con le relative vicende processuali nonchè lo specifico comportamento tenuto dalla società, qualificato come inadempimento e come tale posto a base della richiesta risarcitoria.

Nel merito, il ricorso incidentale è parzialmente fondato.

Alla fattispecie dedotta in giudizio, rappresentata dalla nullità del termine apposto al rapporto di lavoro complesso accertato dai giudici di merito, appare perfettamente aderente la giurisprudenza di questa Corte, formatasi sulla ipotesi parallela della nullità del termine apposto ad un contratto di lavoro a tempo determinato, quanto alle conseguenze risarcitorie.

In proposito, secondo la giurisprudenza ormai costante di questa Corte (cfr., recentemente, Cass. 23 luglio 2008 n. 20316), "in caso di sospensione volontaria della prestazione, come è nei fatti quella in esame ancorchè dipendente dalla scadenza di un termine successivamente dichiarato nullo, non è dovuta la retribuzione, in ragione della tendenziale effettività e corrispettività delle prestazioni nel rapporto di lavoro, finchè il lavoratore non provveda a mettere nuovamente a disposizione la stessa (con un atto giuridico in senso stretto di carattere recettizio), anche se per facta concludentia e senza ricorrere a specifici requisiti formali, determinando conseguentemente una situazione di mora accipiendi del datore di lavoro, da cui deriva, ai sensi degli artt. 1206 e ss. c.c., il diritto del lavoratore al risarcimento del danno nella misura del retribuzioni perdute a causa dell'ingiustificato rifiuto della prestazione offerta da parte del datore di lavoro" (cfr. Cass. 3 marzo 2006 n. 4677).

Facendo applicazione dei principi enunciati al caso in esame (come tali costituenti principio di diritto enunciato anche in questa sede), si rileva che, come risulta dal ricorso incidentale (attendibilmente, in quanto è pacifica in giudizio - e ne da atto anche la sentenza impugnata - la proposizione di analoga richiesta in sede di ricorso ex art. 414 c.p.c.), il lavoratore ha offerto per fatti concludenti la propria prestazione alla S.T.P. s.p.a. con la richiesta di assunzione formulata in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione, con ciòcostituendo in mora accipiendi la società, che non ha dato seguito a tale richiesta.

Dalla data di comunicazione di tale richiesta di tentativo di conciliazione compete pertanto al L. il risarcimento dei danni commisurati alle retribuzioni perdute.

Il ricorso incidentale va pertanto accolto, la sentenza impugnata va conseguentemente cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, nei termini di cui al dispositivo.

Il regolamento delle spese dell'intero giudizio si uniforma alla regola della soccombenza e i relativi importi sono liquidati in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta quello principale e accoglie l'incidentale; cassa conseguentemente la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la società a pagare al ricorrente incidentale le retribuzioni a partire dalla ricezione della richiesta di tentativo di conciliazione sino all'effettivo ripristino del rapporto; condanna la ricorrente principale alle spese dell'intero giudizio, liquidando quelle di cassazione in Euro 23,00 per spese ed Euro 2.000,00 oltre accessori, per onorai e quelle dei due gradi di merito, in Euro 2.300,00 ciascuno, di cui Euro 1.200,00 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2009