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giovedì 23 febbraio 2012

Art. 418 c.p.c. - Notificazione della domanda riconvenzionale

Il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell'art. 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice, che a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza.

Tra la proposizione della domanda riconvenzionale e l'udienza di discussione non devono decorrere più di cinquanta giorni.

Il decreto che fissa l'udienza deve essere notificato all'attore, a cura dell'ufficio unitamente alla memoria difensiva, entro dieci giorni dalla data in cui è stato pronunciato.

Tra la data di notificazione all'attore del decreto pronunciato a norma del primo comma e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.

Nel caso in cui la notificazione del decreto debba farsi all'estero il termine di cui al secondo comma è elevato a settanta giorni, e quello di cui al comma precedente è elevato a trentacinque giorni.

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Formulario: Memoria difensiva rito lavoro con domanda riconvenzionale

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Giurisprudenza sull'art. 418 c.p.c.

Cass., massima sent. n. 22289 del 21.10.2009
Alla stregua di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 e con le successive ordinanze nn. 36 e 64 del 1978, nel rito del lavoro, l'attore convenuto in via riconvenzionale ha gli stessi poteri e correlativamente incorre nelle stesse preclusioni che l'art. 416 c.p.c. prevede per il convenuto in via principale, con la differenza che il termine di riferimento per l'attore convenuto in riconvenzione non è l'udienza di discussione fissata ex art. 415 c.p.c., bensì la nuova udienza da fissarsi in base al meccanismo previsto dall'art. 418 dello stesso codice. Ne consegue che il convenuto in riconvenzionale non ha diritto ad ottenere un nuovo termine per la formulazione dei mezzi di prova, oltre la nuova udienza prevista dall'art. 418 c.p.c.

Cass., massima sent. n.16955 del 01.08.2007
Nel rito del lavoro, l'inosservanza da parte del convenuto, che abbia ritualmente proposto, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., domanda riconvenzionale, del disposto di cui al primo comma dell'art. 418 c.p.c. - il quale impone, a pena di decadenza dalla domanda riconvenzionale medesima, di chiedere al giudice, con apposita istanza contenuta nella memoria di costituzione in giudizio, di emettere ulteriore decreto per la fissazione della nuova udienza - non determina la decadenza stabilita "ex lege" qualora l'attore ricorrente compaia all'udienza originariamente stabilita ex art. 415 c.p.c. ovvero alla nuova udienza di cui all'art. 418 c.p.c. eventualmente fissata d'ufficio dal giudice, senza eccepire l'irritualità degli atti successivi alla riconvenzione ed accettando il contraddittorio anche nel merito delle pretese avanzate con la stessa domanda riconvenzionale. Infatti, osta ad una declaratoria di decadenza sia la rilevanza da riconoscere, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c., alla realizzazione della funzione dell'atto, sia il difetto di eccezione della sola parte che, in forza dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., sarebbe legittimata a far valere il vizio, essendo appunto quella nel cui interesse è stabilita la decadenza stessa, dovendosi inoltre escludere che l'istanza di fissazione dell'udienza rappresenti un elemento costitutivo della domanda riconvenzionale, giacché l'istanza di fissazione concerne la "vocatio in jus" ed è, perciò, "esterna" rispetto alla proposizione della riconvenzionale, la quale, ai sensi dell'art. 416, secondo comma, c.p.c.., si realizza con la "editio actionis".

Cass., massima sent. n.23815 del 16.11.2007
Riferendosi il divieto di cui all'art. 437 c.p.c. esclusivamente alle eccezioni, processuali e di merito, rimesse dalla legge alla facoltà della parte interessata e non anche, quindi, alle mere difese e alle eccezioni in senso lato, le nullità conseguenti alla violazione del contraddittorio e alla invalida costituzione del rapporto processuale sono rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo sicché la pronuncia su di esse non é censurabile sotto il profilo della violazione di ultrapetizione; può, pertanto, essere dedotta e, eventualmente, rilevata d'ufficio dal giudice del secondo grado, per la prima volta in appello, la violazione delle norme dettate dall'art. 418 c.p.c. in relazione alla modalità di introduzione della domanda riconvenzionale e della "reconventio reconventionis" nel rito del lavoro.