Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha stabilito che, in ordine all'assunzione in ruolo del personale docente della scuola, mediante la trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatoria permanente, si realizza una forma di coordinamento fra la permanente utilizzabilità, nel tempo, della lista dei possibili aspiranti ed il diverso momento nel quale ciascun aspirante ha acquisito il diritto ad una futura eventuale assunzione. Tale distinzione è evidenziata nel T.U. delle disposizioni in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado (ovvero art. 401, comma 2, d.lgs. n. 297 del 1994, come modificato dalla legge n. 124 del 1999) - il quale prevede la periodica integrazione della graduatoria con l'inserimento dei vincitori dell'ultimo concorso e l'aggiornamento contestuale delle posizioni dei vincitori in epoca precedente, ivi già compresi, non potendo avvenire l'inserimento dei nuovi vincitori con il superamento o lo scavalcamento di questi -, cui ha dato attuazione il d.m. n. 146 del 2000, recante la previsione che l'inclusione avvenga in coda alle graduatorie di base, integrate e aggiornate e l'articolazione della graduatoria in fasce. Ne segue che la quota di riserva in favore dei disabili opera nell'ambito delle singole fasce e il diritto di priorità nell'assunzione, in favore del docente disabile, non può che riguardare la graduatoria concorsuale della quale sia risultato vincitore, con il temperamento di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 68 del 1999, non sussistendo alcuna priorità nei riguardi dei concorrenti collocati, in epoca anteriore, in posizione utile. Né rileva, in senso contrario, che l'unificazione in una graduatoria permanente concerne graduatorie di soggetti abilitati, giacché con il diritto ad essere assunti, con priorità, nei confronti dei soggetti collocati in posizione migliore, a prescindere dalla tornata concorsuale, si acquisirebbe un diritto non diversamente conseguibile con le graduatorie separate e con l'assunzione in base al criterio di priorità temporale; né nella legge è dato desumere che la posizione di priorità vada oltre i limiti della selezione incidendo sui risultati delle precedenti; né un diritto di assunzione con priorità poteva essere attribuito da norme di rango regolamentare, onde queste ultime, in conformità alle disposizioni di legge, hanno provveduto a ribadire, con il sistema delle fasce, la sostanziale autonomia di ciascuna delle selezioni in base alle quali si è provveduto all'inserzione degli interessati nella graduatoria permanente.