L'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 ha esteso l'ambito dei contratti a termine c.d. "autorizzati", consentendo anche alla contrattazione collettiva l'individuazione di ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro diverse da quelle opreviste ex lege. Ne risulta, quindi, una "delega in bianco" in favore dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle già previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato. Dunque l'applicazione di questa disposizione non si sottrae alla sanzione della conversione (del rapporto di lavoro a termine) in rapporto a tempo indeterminato e non deroga al principio dell'onere della prova a carico del datore di lavoro.