In caso di collocamento a riposo, effettuato sulla base di clausola contrattuale poi dichiarata nulla, in maniera idenitca rispetto all'ipotesi di licenziamento illegittimo del lavoratore, le somme percepite dal lavoratore ingiustamente licenziato a titolo di trattamento previdenziale e pensionistico non possono essere ricollegate al licenziamento illegittimamente subito. Invero, il diritto al pensionamento discende dal verificarsi di requisiti di età e di contribuzione stabiliti dalla legge e si sottraggono, pertanto, all'operatività della regola della "compensatio lucri cum damno". Da quanto sopra consegue che le relative somme derivanti dal trattamento previdanziale non possono configurarsi come un effettivo incremento patrimoniale del lavoratore detraibile dall'ammontare del risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro, in quanto la sopravvenuta declaratoria di illegittimità del licenziamento, facendo venir meno il presupposto del pensionamento, travolge "ex tunc" lo stesso diritto dell'assicurato alla prestazione previdenziale e lo espone all'azione di ripetizione dell'indebito da parte del soggetto erogatore della pensione.