Conteggi lavoro

martedì 21 febbraio 2012

CASS., SEZ. LAV., MASSIMA SENT. N. 15161 DEL 05.07.2007 - TRASFERIMENTO D'AZIENDA E LEGGE BANCARIA

Allorquando sia riscontrata la sussistenza in concreto di un trasferimento di azienda, in ipotesi di successione bancaria in seguito a liquidazione coatta amministrativa, il cessionario non può opporre la mancata inclusione nello stato passivo degli accantonamenti del TFR anteriori alla cessione, dovendosi anche considerare che solo all'atto della risoluzione del rapporto si realizza il momento costitutivo del diritto del lavoratore a tale trattamento. Ciò in quanto l'art. 90, comma 2, della legge bancaria (D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385) non incide sui principi di salvaguardia del lavoratore dettati dall'art. 2112 c.c..

Contraria: