A norma dell'art. 2112 c.c. nel testo vigente anteriormente alla modifica di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 276 del 2003, in caso di trasferimento d'azienda e di prosecuzione dei rapporti di lavoro dei dipendenti col cessionario, quest'ultimo deve considerarsi unico debitore del trattamento di fine rapporto, anche per il periodo passato alle dipendenze del precedente datore di lavoro, atteso che solo al momento della risoluzione del rapporto matura il diritto del lavoratore al suddetto trattamento, del quale la cessazione del rapporto è fatto costitutivo.