In caso di liquidazione coatta amministrativa di un istituto di credito, il cessionario risponde (ex art. 90, comma 2, D.lgs. n. 385 del 1993) soltanto delle passività risultanti dallo stato passivo dell'istituto di credito cedente (sottoposto ala procedura di liquidazione coatta), in presenza di una qualsiasi delle tipologie di vicende circolatorie, di attività e passività, di azienda o di rami di azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco), alternativamente previste ed affidate alla scelta discrezionale dei commissari.