Con la sentenza in commento, la Suprema corte ha ritenuto che l’entità del danno non patrimoniale deve essere determinato sulla base non soltanto della durata dell’intervallo tra la manifestazione conclamata della malattia e della morte, ma dell’intensità della sofferenza provata, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e delle altre particolarità del caso concreto (nel caso di specie in materia di risarcimento del danno in favore degli eredi di un lavoratore morto a causa di una malattia contratta in violazione delle norme di sicurezza per esposizione all’amianto).