Conteggi lavoro

mercoledì 15 febbraio 2012

CASS., SEZ. LAV., SENT. N. 19306 DEL 22 SETTEMBRE 2011 - FORMAZIONE - ANZIANITA' - COMPUTO

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Genova, in funzione di giudice del lavoro, D.A. conveniva in giudizio Trenitalia S.p.A. e, premesso di essere stato assunto con contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi trasformato alla scadenza in rapporto a tempo indeterminato, chiedeva fosse accertato il proprio diritto alla maturazione degli scatti di anzianità con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di formazione e lavoro, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali collettive che escludevano il periodo di formazione e lavoro nel computo nell'anzianità di servizio ai fini degli scatti di anzianità.

Si costituiva Trenitalia S.p.A., contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della pretesa avanzata in quanto infondata.

L'adito Giudice respingeva il ricorso.

La Corte d'appello di Genova, su impugnazione del lavoratore rigettava il gravame, ritenendo valide le clausole in questione in considerazione della sussistenza di una differenza sul piano fattuale e storico rilevante giuridicamente che giustificava una diversità di trattamento del periodo di formazione e lavoro rispetto a quello caratterizzante un rapporto lavorativo vero e proprio. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre il lavoratore soccombente con un unico motivo.

Resiste Trenitalia S.p.A. con controricorso. Il Collegio autorizza la motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Premesso che - contrariamente all'assunto della società - il ricorso risulta rispettoso delle previsioni dell'art. 366 bis c.p.c. in ordine alla formulazione dei quesiti di diritto nonché dell'art. 366 c.p.c., n. 4, essendo in esso esposte le ragioni per le quali si chiede la cassazione unitamente all'indicazione delle norme di diritto su cui esse si fondano, con l'unico motivo si denuncia la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito nella L. n. 863 del 1984 e dell'art. 12 disp. gen., in quanto la sentenza impugnata avrebbe, a torto, negato la computabilità dell'anzianità derivante dal contratto di formazione e lavoro in quella utile ai fini della maturazione degli scatti biennali di stipendio. Così decidendo, infatti - secondo parte ricorrente - il Giudice d'appello avrebbe erroneamente ritenuto validi gli Accordi Interconfederali e Collettivi, i quali, in aperto contrasto con quanto espressamente previsto dalla L. n. 863 del 1984, art. 3, comma 5, prevedono che, in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro non sia computato nell'anzianità di servizio al fine della maturazione degli scatti di anzianità.

La questione, oggetto in passato di decisioni contrastanti, ha trovato definitiva soluzione con la pronuncia n. 20074/2010 di questa Corte a S.U., la quale ha chiarito che "Il principio contenuto nel D.L. n. 726 del 1984, art. 3 convertito dalla L. n. 863 del 1984, art. 1 secondo il quale in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell'anzianità di servizio, opera anche quando l'anzianità sia presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell'attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva, come nel caso degli aumenti periodici di anzianità di cui all'art. 7, lett. C), dell'accordo nazionale 11 aprile 1995, riprodotto nel successivo art. 7, lett. C), dell'accordo nazionale 27 novembre 2000, per i dipendenti di aziende di trasporto in concessione".

Applicando detto principio - da cui il Collegio non intende discostarsi- alla fattispecie concreta, il ricorso va accolto.

Conseguentemente l'impugnata sentenza va cassata e, non accorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la controversi va decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, con l'accoglimento del ricorso introduttivo.

Il recente intervento della richiamata pronuncia delle S.U. in materia, induce a compensare interamente le spese dell'intero processo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda proposta con il ricorso introduttivo. Compensa le spese dell'intero processo.