Ritenuto in fatto
(...) è stato tratto a giudizio davanti al Tribunale di Vibo Valentia per rispondere del reato di cui all' articolo 589 comma 2 cod.pen. perché , quale datore di lavoro di P.D. per imprudenza, negligenza e imperizia consistite nel non predisporre adeguate misure a tutela della salute e dell'incolumità fisica dei lavoratori addetti alla sua azienda agricola, nonché in specifica violazione delle prescrizioni di cui agli articoli 4, commi 4 lett.a) e c), art.8 comma undicesimo del D.Lgs n. 626/94, art.55 d.PR. n.547/55 cagionava la morte del predetto (...), il quale rimaneva incastrato con la gamba destra nella macina di un mulino ed a seguito del predetto infortunio l'arto gli veniva amputato ed in seguito decedeva presso il nosocomio nel quale era ricoverato. Veniva contestata altresì la violazione delle sopra indicate norme antinfortunistiche.
Con sentenza del 30.04.07 il Tribunale di Vibo Valentia in composizione monocratica aveva dichiarato (...) responsabile dei reati a lui ascritti riconosciuti in continuazione tra loro e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi cinque .dì reclusione, con la sospensione condizionale, oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separato giudizio ed alla rifusione delle spese di giudizio pari ad euro 4000 per ciascun difensore.
Avverso la decisione del Tribunale di Vibo Valentia ha proposto appello il difensore dell'imputato. La Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza oggetto del presente ricorso emessa in data 05.05.2010, in riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati contravvenzionali perché estinti per maturata prescrizione e riduceva la pena inflitta a mesi otto di reclusione; concedeva la non menzione della condanna nel casellario giudiziale spedito a richiesta di privati; confermava nel resto e condannava l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle costituite parti civili.
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro (...) personalmente proponeva ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento e la censurava per i seguenti motivi:
1) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 589 cod. pen., commi 1 e 2 in rapporto all'articolo 2087 cod. civ.; art. 4 D.Lgs. 626/94, art. 55 d.PR. 547/55 anche con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 41 e 42 cod.pen.. Secondo il ricorrente la motivazione della sentenza impugnata non era suffragata da dati certi ed inconfutabili. In particolare la stessa riconduceva a condotte dell'odierno ricorrente il decesso del (...), ma non spiegava perché l'evento morte seguito ad una operazione chirurgica non fosse riconducibile ad una condotta dei medici o magari ad una impossibilità oggettiva sopravvenuta non altrimenti scongiurabile. Secondo il (...) i giudici di merito erroneamente avevano considerato probatoriamente esaustiva la tesi avanzata dal consulente dell'accusa, ing. (..) che ha riscontrato una violazione dell'art. 55 d.PR. 547/55 nell'assenza del carter di protezione in acciaio dal lato interno della puleggia del molino frangitutto, essendo il predetto carter presente soltanto nel lato esterno della puleggia.
Osservava a tale proposito il ricorrente che il primo destinatario dell'obbligo di dotare la macchina di tutti i presidi necessari di sicurezza è il suo costruttore il quale è tenuto a costruire macchine conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato primo al d.PR. n. 459/96. Nella fattispecie di cui è processo il (...) affermava di avere posto in essere tutte le cautele, come si poteva desumere dal fatto che aveva provveduto a dotare di carter di protezione esterno una macchina che non lo era di fabbrica al fine di evitare qualunque incidente e aveva altresì predisposto che il proprio dipendente adibito alla molinatura indossasse idonea tuta da lavoro con elastici aderenti alla caviglia, nonché scarpe antinfortunistiche, il tutto in stretta conformità ai dispositivi di protezione.
2) Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 cod.proc.pen.; mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata; mancata assunzione di prova decisiva al fine del decidere ex art. 606 lett.b) ed c), in quanto il giudice di appello avrebbe effettuato un esame sommario degli elementi probatori dai quali ha tratto il proprio convincimento, confermando la penale responsabilità del ricorrente e trascurando la prospettazione difensiva a cui non ha dato alcun credito. Secondo il (...) nessun addebito poteva essergli mosso,in quanto egli si era attivato per scongiurare ogni possibile pericolo per i suoi dipendenti, ma, quand'anche si volesse ammettere la sussistenza di sue condotte omissive, dovrebbe escludersi il nesso causale tra le stesse e l'evento morte del dipendente, in quanto l'incidente si sarebbe verificato a causa di una condotta imprevedibile della vittima. 3) Mancata assunzione di prova decisiva nel corso dell'istruzione dibattimentale ex art.606 lett.d) cod.proc.pen.. Secondo il ricorrente sarebbe erronea la motivazione della sentenza impugnata che aveva ritenuto corretta l'ordinanza del giudice di primo grado, che aveva revocato l'ammissione dei testi (...) e carabiniere (...) dopo la rinuncia del P.M. e nonostante l'opposizione della difesa, in quanto aveva ritenuto superflua la loro testimonianza. Secondo il ricorrente, il quale faceva riferimento al comma 4 bis dell'art.495 cod.proc.pen., introdotto dalla legge 7 dicembre 2000 n.397, l'escussione del teste, una volta introdotto nella dinamica procedimentale attraverso la sua indicazione nelle liste, non è più unicamente rimessa alla volontà della parte che l'ha indicato e la rinuncia non fa venir meno il diritto dell'altra parte al controesame.
Anche l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) e le parti civili costituite presentavano tempestiva memoria e chiedevano la conferma della sentenza impugnata.
Considerato in diritto
Osserva la Corte che, con riferimento al reato contestato al (..) previsto dall'art. 589 cod. pen., commesso in data 8.05.2003, risulta decorso, non sussistendo periodi di sospensione, il termine massimo di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei, non essendoci dubbio che la Corte territoriale, nella sentenza impugnata, allorquando ha proceduto a ridurre all'imputato sensibilmente la pena comminatagli dal giudice di primo grado, facendo riferimento all'art. 62 bis c.p. abbia inteso concedergli le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Pertanto, non emergendo elementi che rendano evidente che il fatto non sussiste, o che l'imputato non lo ha commesso, o che il fatto non è preveduto dalla legge come reato, deve annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Deve invece essere rigettato il ricorso ai fini civili.
La sentenza impugnata, che ha ritenuto sussistente la responsabilità dell' imputato, ha infatti correttamente valorizzato le argomentazioni del consulente tecnico del Pubblico Ministero, che aveva osservato che il gruppo volano che aveva determinato con il suo movimento la distruzione dell'arto della vittima era sprovvisto di carter di protezione in acciaio, imposto dal previgente art. 55 DPR. 547/55 al fine di neutralizzare i rischi connessi al pericolo di movimento degli organi ed elementi di trasmissione del moto. Né, veniva correttamente osservato, poteva condividersi la tesi della difesa secondo cui il molino aveva caratteristiche strutturali uguali a quelle di macchinari prodotti successivamente, conformemente al disposto dell'art. 98 del previgente DPR 547/55. Sul punto i giudici della Corte territoriale correttamente evidenziano che l'art. 98 della legge sopra indicata è una norma specificatamente riferita ai pericoli tipici del funzionamento delle macchine gramolatrici, mentre è l'art. 55 della stessa legge la norma di generale applicazione, perché rivolta a prevenire il pericolo di danno all'integrità fisica del lavoratore derivante da partì meccaniche in movimento di qualsiasi macchina da lavoro, trattandosi di norma di prevenzione generale, applicabile ad ogni tipo di impianto. Il datore di lavoro pertanto ha l'obbligo di predisporre tutte le idonee misure al fine di evitare che il lavoratore si trovi in contatto pericoloso con parti meccaniche in movimento del macchinario.
Non può essere quindi condiviso l'assunto della difesa secondo cui la circostanza che il costruttore non avrebbe dotato la macchina del presidio di sicurezza in questione escluderebbe ogni responsabilità dell'odierno ricorrente. La circostanza, semmai, comporterebbe la corresponsabilità anche del costruttore, ma non elimina affatto l'obbligo del datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore macchine dotate dei presidi antinfortunistici previsti dalla legge.
Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, infatti, (cfr. Cass., Sez. 4, Sent. n. 6280 dell' 11.12.2007, Rv. 238959; Cass., Sez. 4, Sent. n. 37060 del 12.06.2008, Rv. 241020) il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro e dunque anche quello di accertarsi che i macchinari messi a disposizione dei lavoratori siano sicuri ed idonei all'uso, rispondendo in caso di omessa verifica dei danni subiti da questi ultimi per il loro cattivo funzionamento e ciò a prescindere dalla eventuale configurabilità di autonome concorrenti responsabilità nei confronti del fabbricante o del fornitore dei macchinari stessi. Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati e risponde dell'infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità. Correttamente pertanto i giudici della Corte territoriale hanno ritenuto la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento omissivo del datore di lavoro e l'evento morte, non ritenendo assolutamente abnorme il comportamento dell'operaio, il quale stava lavorando al molino e si trovava nei pressi del macchinario per adempiere alle sue mansioni. Né poteva supporsi l'esistenza di una condotta colposa medica che avrebbe agito da fattore causale sopravvenuto da solo idoneo a determinare la morte dell'operaio.
Correttamente i giudici della Corte di appello di Catanzaro hanno evidenziato che tale tesi è assolutamente priva di qualunque riscontro, essendo stato escluso dal consulente medico del Pubblico Ministero che l'infarto intestinale acuto da trombosi dell'arteria mesenterica che ha colpito il (...) sia stato causato da difetto di cure appropriate.
Non risulta infine inficiata da alcuna violazione di legge l'ordinanza con cui il giudice di primo grado ha revocato l'ammissione dei testi (...) e (...), a cui il Pubblico Ministero aveva rinunciato. Il giudice infatti non si è limitato a prendere atto della rinuncia del P.M. e dell'opposizione della difesa, ma ha motivato il provvedimento di revoca sulla base della superfluità dei predetti testi, chiamati a deporre su circostanze già emergenti dagli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ai fini penali perché estinto il reato per prescrizione.
Rigetta il ricorso ai fini civili.
Condanna il ricorrente alla rifusione in favore delle costituite parti civili delle spese di giudizio; liquida quelle in favore dell'INAIL in euro 1500,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, quelle in favore di (...) e (...) unitariamente e complessivamente in euro 2500,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.