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lunedì 20 febbraio 2012

CASS., SEZ. LAV., SENTENZA N. 15371 DEL 09.08.2004 - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DEBITORE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

Svolgimento del processo

Con ricorso del 2 marzo 1995 G. M., premesso che aveva espletato attività di lavoro subordinato alle dipendenze del curatore del fallimento della società (omissis) dal mese di aprile 1992 al mese di dicembre 1993, durante il tempo in cui era stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa, chiedeva al Tribunale di Napoli che fosse tardivamente ammesso nello stato passivo del fallimento il suo credito di L. 27.590.255, oltre agli accessori, a titolo di differenze retributive e di trattamento di fine rapporto.

Con sentenza del 16 giugno 1998, nella contumacia del fallimento, il Tribunale rigettava la domanda.

Questa decisione, impugnata dal M., veniva parzialmente riformata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza dell'11 luglio 2001, con la quale veniva ammesso al passivo del fallimento, in prededuzione, il credito di L. 2.992.575, oltre agli accessori.

La Corte di appello osservava che dall'esame del fascicolo fallimentare, acquisito in visione, era emerso che l'esercizio provvisorio si era protratto per il periodo di soli tre mesi (aprile, maggio e giugno 1992) durante il quale il M. aveva lavorato alle dipendenze del curatore, come era risultato da una testimonianza assunta nel giudizio di primo grado, mentre, alla scadenza del periodo in questione, l'azienda era stata data in affitto alla società T., sulla quale, per conseguenza, gravava eventualmente l'obbligo di corrispondere l'intero trattamento di fine rapporto.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione, rispettivamente, G. M., che ha dedotto due distinti motivi e il suo difensore Avv. R. M., in proprio, in base ad un unico motivo.

Ha resistito con controricorso e con successiva memoria il fallimento della società (omissis)

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso il M. denuncia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma n. 5, c.p.c., e lamenta che la Corte di appello, con affermazione non basata su alcun dato di fatto e senza tenere conto "della ricevuta di pagamento del mensile di settembre 92, rilasciata dalla curatela del fallimento", gli abbia riconosciuto solo le retribuzioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 1992.

Questo motivo è infondato.

Al contrario di quanto sostiene il ricorrente, la sentenza impugnata è stata basata su un preciso dato di fatto, essendo stato accertato, per mezzo dell'esame del fascicolo fallimentare, che l'esercizio provvisorio, dopo la dichiarazione di fallimento della società (omissis) (pronunciata nel mese di marzo 1992), si era protratto nei mesi di aprile, maggio e giugno 1992, dal momento che subito dopo l'azienda era stata data in affitto ad altra società.

Trattasi di un apprezzamento di fatto, riservato al potere discrezionale del giudice del merito e consistente nella valutazione del materiale probatorio acquisito al processo, a fronte del quale a nulla vale contrapporre, in modo generico come fa il ricorrente, l'esistenza di una ricevuta di pagamento, perchè di questa il M. non indica l'esatto contenuto al fine di stabilire per quale tipo di attività e a favore di quale soggetto (il fallimento o la persona del professionista che aveva rivestito la carica di curatore) l'erogazione di danaro sia stata effettuata.

Con il secondo motivo il M. deduce la violazione dell'art. 2112 c.c. (art. 360, primo comma n. 3, c.p.c.) e sostiene che la Corte di appello avrebbe errato nel non riconoscere il suo credito per trattamento di fine rapporto, non avendo considerato che, essendo stato posto in essere un contratto di affitto di azienda, il fallimento affittante era obbligato al pagamento dell'emolumento per il tempo in cui con lo stesso era stato istaurato il rapporto di lavoro, mentre l'impresa affittuaria era obbligata in via solidale.

Anche questo motivo è privo di fondamento.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, a norma dell'art. 2112 c.c., nel testo vigente all'epoca dei fatti per cui è causa e relativo al trasferimento o all'affitto dell'azienda, poichè i rapporti di lavoro con i dipendenti proseguono con il cessionario o con l'affittuario, questi ultimi debbono considerarsi unici debitori del trattamento di fine rapporto, anche per il periodo passato alle dipendenze del precedente datore di lavoro, atteso che solo al momento della risoluzione del rapporto matura il diritto del lavoratore al suddetto trattamento, del quale la cessazione del rapporto è fatto costitutivo (Cass. 14 dicembre 1998 n. 12548 e Cass. 27 agosto 1991 n. 9189; v. pure, in generale, in ordine al giorno di maturazione del diritto al trattamento Cass. 19 gennaio 2000 n. 600). Una cosa è, infatti, il diritto del lavoratore ad ottenere le necessarie informazioni sulle quote (e sulle componenti) del trattamento da accantonare, altra cosa è il diritto del medesimo lavoratore a conseguire l'emolumento (o parte dello stesso, nei casi previsti dai commi sesto e seguenti dell'art. 2120 c.c.), dal momento che l'accantonamento delle quote, opportunamente rivalutate, è uno strumento solo contabile che non vale a mettere a disposizione del dipendente la somma relativa.

Alla stregua di questi rilievi deve essere considerata conforme al diritto la decisione emanata dal giudice dell'appello su questo punto della controversia, con la conseguenza che la stessa si sottrae alle censure formulate nel ricorso.

Ciò posto, passando all'esame dell'impugnazione proposta personalmente dal legale del M., Avv. R. M., quest'ultimo con l'unico motivo, nel denunciare la violazione dell'art. 93 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, stesso codice, lamenta che la Corte di appello, nonostante la formale dichiarazione da lui fatta, non abbia disposto la distrazione a suo favore delle spese processuali liquidate al suo cliente.

Questo motivo è fondato, evidente essendo il vizio di omessa pronuncia, giacchè, come risulta dagli atti e come pure ammette il fallimento controricorrente, l'Avv. R. M. nel giudizio di secondo grado aveva dichiarato di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari.

Pertanto, a conclusione di tutte le argomentazioni svolte, deve essere rigettato il ricorso proposto dal M., deve essere accolto il ricorso dell'Avv. M. e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso accolto. La causa - che non può essere decisa nel merito per la natura del vizio denunciato (omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c.) - deve essere rinviata ad un altro giudice, che si designa nella Corte di appello di Ancona e che dovrà pronunciare sulla domanda dedotta dall'Avv. M..

Giusti motivi ricorrono per compensare interamente fra tutte le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso di G. M. ed accoglie quello dell'Avv. R. M.. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Ancona.

Compensa per intero fra tutte le parti le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2004.