I requisiti della subordinazione si configurano nel fatto dell'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, per cui l’attività del primo viene regolata non in modo predeterminato, ma secondo le mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell'organizzazione imprenditoriale, in esecuzione di un vincolo di natura personale ed a prescindere dalla rilevanza di un determinato risultato.
Qualora, peraltro, l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alla altrui direttive, quale tratto tipico della subordinazione nel senso suesposto, non sia agevolmente apprezzabile e valutabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, occorre far riferimento al altri criteri - complementari e sussidiari - quali la collaborazione sistematica e non occasionale, l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento - a cadenza fisse - di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell’attività lavorativa all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, l'assenza - in capo al lavoratore - di una sia pure minima struttura imprenditoriale e di rischio economico. (Nella specie, la S.C., rilevata l'impossibilità - in difetto di un titolo probatorio obiettivo circa la natura del contratto - del ricorso al criterio del "nomen iuris" adoperato dalle parti, ha confermato l'impugnata sentenza, affermativa della natura subordinata di un rapporto di lavoro di guardia medica presso una casa di cura.)