Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha ritenuto che, in caso di licenziamento ingiustificato per licenziamento riconosciuto come illegittimo dal giudice del lavoro, il risarcimento del danno in favore del prestatore non riguarda soltanto il periodo intercorrente tra la data del licenziamento e quella del pensionamento. Infatti, gli importi debbono necessariamente “coprire” anche i periodi successivi al pensionamento, non avendo il trattamento pensionistico non ha natura retributiva e non potendo essere sottratto dal risarcimento spettante. Peraltro tale orientamento era già stato espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13871/2007.