Svolgimento del processo
Con ricorso del 13 marzo 1996 G. D. S. conveniva davanti al pretore del lavoro di Roma la S.p.A. Ferrovie dello Stato, della quale era stato dipendente, e chiedeva che, previa riliquidazione dell'indennità di buonuscita, erogatagli, a suo dire, in misura inferiore a quella dovuta, la convenuta fosse condannata a pagargli la relativa differenza, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta deduceva che il D. S. aveva a suo tempo prestato l'attività lavorativa presso la stazione ferroviaria di Bari ed in via preliminare eccepiva, quindi, l'incompetenza per territorio del giudice adito; nel merito, la convenuta contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 20 febbraio 1997 il pretore dichiarava la propria incompetenza per territorio, in base al rilievo che il ricorrente aveva prestato servizio presso il compartimento di Bari, con la conseguenza che, in base al principio enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 2618 del 1996, si doveva fare riferimento al luogo della dipendenza, presso la quale il lavoratore era addetto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non potendo essere utilizzato il foro dell'azienda.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per regolamento di competenza il D. S..
La società Ferrovie dello Stato non ha svolto attività difensiva.
Il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso il D. S. deduce che la società Ferrovie dello Stato aveva eccepito l'incompetenza per territorio del giudice adito in base al solo criterio relativo al luogo di svolgimento dell'attività lavorativa e non con riferimento a tutti gli altri criteri indicati dall'art. 413 c.p.c., con la conseguenza che il pretore - il quale non aveva rilevato d'ufficio l'incompetenza entro l'udienza prevista dall'art. 420 c.p.c. - avrebbe dovuto ritenere l'irritualità dell'eccezione e dichiararla inammissibile.
Questo motivo è fondato e, al riguardo vanno richiamate le argomentazioni svolte in precedenti sentenze emesse da questa Corte e richiamate dal ricorrente.
Nelle controversie individuali di lavoro l'incompetenza territoriale, a parte il rilievo d'ufficio non oltre l'udienza prevista dall'art. 420 c.p.c., può formare oggetto di eccezione da parte del convenuto soltanto nella memoria di costituzione (v. ora il nuovo testo dell'art. 38, risultante dall'art. 4 della legge 26 novembre 1990, n. 353, con il quale il legislatore ha stabilito - sia pure con una disposizione che non è del tutto conforme a quella dettata per il rito del lavoro - che anche nei giudizi che si svolgono in sede ordinaria la questione relativa alla competenza per il territorio inderogabile deve essere rilevata, su eccezione di parte o d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione). Ne deriva che la tempestività è la prima condizione posta dalla legge per l'ammissibilità dell'eccezione, non potendo questa essere presa in considerazione se dedotta in una memoria non depositata nel termine stabilito.
Per essere ammissibile, peraltro, l'eccezione deve essere non solo tempestiva, ma anche completa (o specifica).
Nel processo che si svolge con il rito ordinario, in tema di competenza territoriale derogabile, questa Corte ha da tempo affermato il principio secondo cui l'eccezione di incompetenza deve essere formulata in modo non generico, dato che il convenuto, quando contesta la competenza del giudice adito, deve motivare tale contestazione in base ad ognuno dei possibili criteri di collegamento stabiliti dalla legge (v., fra le sentenze più risalenti, Cass., 5 settembre 1980, n. 5135 e Cass., 12 dicembre 1981, n. 6571 e, fra quelle più recenti, Cass., 23 febbraio 1996, n. 1436; Cass., 25 gennaio 1995, n. 866 e Cass., 15 marzo 1994, n. 2444), con la conseguenza che in difetto di tale specifica contestazione si determina il radicarsi della competenza presso il giudice adito in forza del profilo non contestato (Cass., 21 aprile 1995, n. 4499).
Questo principio deve essere applicato anche alla contestazione della competenza territoriale formulata dalla parte nelle controversie rette dal rito del lavoro (le quali sono state sempre considerate "relativamente inderogabili", atteso che il rilievo dell'incompetenza, su eccezione di parte o d'ufficio, soggiace a rigide preclusioni), in base alla preminente ragione che non può essere ammessa una eccezione dedotta o senza indicazione dei motivi inerenti al diniego della competenza del giudice adito (e senza, quindi, alcuna spiegazione circa la ventilata - ma non esplicitata - inesistenza dei criteri di collegamento fissati in astratto dalla legge) o mediante l'allegazione dell'inesistenza di alcuni dei medesimi criteri, ma non di tutti. E si deve, quindi, affermare che nelle controversie individuali di lavoro, ove l'incompetenza per territorio venga eccepita dal convenuto, l'eccezione, per essere idonea ad impedire che la causa rimanga radicata presso il giudice adito secondo il criterio del foro non contestato, deve avere non solo il carattere della tempestività, ma anche quello della completezza, posto che la contestazione deve riguardare tutti i fori speciali, alternativamente previsti dall'art. 413 c.p.c., di cui l'attore aveva inteso avvalersi (cfr. Cass., 11 giugno 1996, n. 5368, Cass., 14 giugno 1996, n. 5452, Cass., 6 agosto 1996, n. 7180 e, in precedenza, Cass., 16 dicembre 1983, n. 7438); con l'ulteriore conseguenza che, in mancanza della rituale eccezione (anche nel senso della completezza) e in mancanza del tempestivo rilievo d'ufficio, al giudice adito resta irrevocabilmente attribuita la competenza a decidere la controversia, essendo precluso allo stesso il potere di accogliere l'eccezione in base a un profilo diverso.
Nel caso in esame, come bene sostiene il ricorrente, la società convenuta aveva eccepito l'incompetenza per territorio del pretore di Roma in base ad un solo criterio, quello della dipendenza, avendo dedotto che l'attività lavorativa era stata prestata dal D. S. presso il compartimento di Bari. La mancata contestazione della competenza in base agli altri criteri indicati dall'art. 413 c.p.c. - e, in particolare, in base a quello relativo al luogo di conclusione del contratto - doveva indurre il pretore, che non aveva rilevato d'ufficio la propria incompetenza, a ritenere l'irritualità dell'eccezione.
Pertanto, in applicazione dei principi di diritto sopra indicati, deve essere accolto il primo motivo del ricorso (nel quale rimane assorbito il secondo motivo, inerente alla pronuncia sulla determinazione della competenza) e la sentenza impugnata deve essere cassata, dovendo essere dichiarata la competenza per territorio del pretore del lavoro di Roma.
Giusti motivi sussistono per compensare le spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara la competenza per il territorio del pretore del lavoro di Roma; compensa per intero fra le parti le spese di questa fase del giudizio.
Così deciso in Roma il 25 marzo 1998.