L'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni in materia di politiche sociali, al comma terzo introduce particolari disposizioni in materia previdenziale per i lavoratori sordomuti e per quelli a cui sia stata riconosciuta, per qualsiasi causa, un'invalidità superiore al 74% ovvero ascritta alle prime quattro categorie della Tabella A allegata al Testo unico in materia di pensioni di guerra approvato con il DPR n. 915/1978, così come sostituita dal DPR n. 834/1981 e successive modificazioni.
Per dette categorie di lavoratori è stato introdotto, a decorrere dall'anno 2002, su richiesta degli interessati, il diritto al riconoscimento, per ogni anno di servizio effettivamente prestato presso pubbliche amministrazioni o aziende ovvero cooperative, di due mesi di contribuzione figurativa.
Tale beneficio è utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione e dell'anzianità contributiva.
Lo stesso articolo stabilisce un tetto massimo di contribuzione figurativa, fissandolo in cinque anni complessivi, permettendo quindi di perfezionare il requisito contributivo previsto per il pensionamento di anzianità con 30 anni di lavoro effettivamente svolto, qualora l'interessato sia in possesso anche del requisito anagrafico.
Destinatari della menzionata disposizione sono i lavoratori, sordomuti o invalidi per qualsiasi causa, in servizio all'1/1/2002 e che presentino istanza, per il riconoscimento del beneficio in questione, relativamente a trattamenti pensionistici decorrenti dal 2/1/2002.
Potranno essere, altresì, interessati dalla norma, i superstiti di iscritto deceduto in attività di servizio che avesse inoltrato domanda di collocamento a riposo con l'applicazione delle maggiorazioni di cui trattasi, per una decorrenza successiva all'1/1/2002.
Requisito essenziale è poter dimostrare un accertamento dello stato di sordomutismo ai sensi dell'art. 1 della legge n. 381/70 o un grado di invalidità superiore al 74% ovvero ascritta alle prime quattro categorie della Tabella A allegata al Testo Unio delle norme in materia di pensioni di guerra DPR n. 915/78, così come sostituita dal DPR n. 834/81 e successive modificazioni.
Il beneficio de quo non può essere attribuito a coloro che, per effetto dell'art. 9 del DLgs 23/11/1988, n. 509, hanno avuto l'elevazione della riduzione della capacità lavorativa da due terzi al 74%, in quanto la prescrizione normativa considera una percentuale superiore a quest'ultima entità.
A tal fine sono, ad esempio, considerati utili, anche in copia, i verbali redatti dalle commissioni mediche ospedaliere delle USL, degli Ospedali Militari, delle commissioni sanitarie provinciali, i verbali di accertamento diretto della Commissione Medica di Verifica del Tesoro ed eventuali revisioni sanitarie intervenute nel periodo di riferimento, le dichiarazioni degli Uffici del Lavoro relative ad iscrizioni di invalidi o sordomuti negli elenchi provinciali degli aspiranti al collocamento obbligatorio, i documenti di invalidità sul lavoro rilasciati dall'INAIL o dall'IPSEMA, i provvedimenti amministrativi di concessione dell'invalidità di guerra, l'invalidità civile di guerra e per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego dai quali risulti l'ascrivibilità alle prime quattro categorie di cui al DPR n. 834/81.
Il beneficio verrà calcolato, per un massimo di 5 anni, sul servizio effettuato a decorrere dal riconoscimento dell'invalidità o, nel caso del sordomutismo ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 381/70 (congenito o dall'età evolutiva), dall'inizio dell'attività lavorativa.
In particolare, lo stesso dovrà essere attribuito con le stesse modalità previste per i lavoratori non vedenti, ovvero, tenendo presente la collocazione temporale della prestazione lavorativa effettuata sussistendo la condizione invalidante di cui sopra ed ha effetto sulla sola quota di pensione determinata con il sistema retributivo.
La maggiorazione spettante sarà riconosciuta valutando solo i periodi di servizio effettivamente prestato, escludendo, quindi, quelli coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa.
Nel merito degli iscritti INPDAP che avanzino istanza, qualora parte del servizio, ad es. se svolto presso aziende private o cooperative, contempli diversa copertura previdenziale, è necessario che tali periodi lavorativi vengano valorizzati presso questa gestione previdenziale, a mezzo ricongiunzione (Legge 7 febbraio 1979, n. 29, etc.)
Agli Enti iscritti è demandato l'accertamento della sussistenza del requisito per il diritto all'attribuzione delle maggiorazioni in questione, secondo le indicazioni fornite dalla presente Informativa, nonché la trasmissione della relativa documentazione alla Sede INPDAP competente territorialmente, la quale provvederà a liquidare la pensione spettante, comprensiva del beneficio.
Le Amministrazioni Statali a tutt'oggi delegate alla liquidazione diretta dei trattamenti di quiescenza del proprio personale provvederanno autonomamente, sulla scorta dell'istanza inoltrata dagli interessati, alla verifica dell'idoneità della documentazione prodotta a riscontro della requisito invalidante ed al computo, in sede di determinazione del trattamento pensionistico, delle maggiorazioni in argomento.
Il riconoscimento del beneficio di cui trattasi influisce anche sulla misura della pensione, atteso che il dettato normativo contempla espressamente l'incremento dell'anzianità contributiva, mentre la maggiorazione stessa non è riconoscibile ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi connessi con l'acquisizione di un diritto diverso da quello a pensione come il diritto alla prosecuzione volontaria.
Seguiranno eventuali ulteriori indicazioni in materia qualora si rendessero necessarie.
La presente informativa è disponibile sul sito Internet di questo Istituto (www.inpdap.it).
IL DIRIGENTE GENERALE
[OMISSIS]