Costituisce comportamento antisindacale, in materia di servizi pubblici essenziali, la mancata comunicazione da parte del datore di lavoro alle O.S. dei nominativi dei lavoratori che, in caso di sciopero, debbono garantire le prestazioni indispensabili, dovendosi ritenere i sindacati titolari di un diritto autonomo e distinto rispetto a quello attribuito ai singoli lavoratori a ricevere detta comunicazione, la quale risponde ad un interesse sindacale.
Cass., sez. lavoro, massima sentenza n. 13780 del 23.06.2011