Il Giudice può desimere, anche in appello, l'esatto adempimento di una prestazione previdenziale da parte dell'INPS dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che regge il sistema processuale civile ed è applicabile anche nella fase introduttiva del giudizio di appello, nella quale, posta la non modificabilità della domanda, la leale collaborazione tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, è funzionale all'operatività del principio di economia processuale e rileva anche ai fini delle valutazioni discrezionali che il giudice del lavoro è chiamato ad adottare in ordine all'ammissione, anche d'ufficio, di nuove prove. Non rilevano, ai fini dell'applicabilità del principio di non contestazione, i limiti posti dalla legge per taluni fatti alla prova per testimoni o per presunzioni, o la mancata deduzione di idonee prove per l'eventuale conferma dei fatti allegati.
Cass. sez. lavoro, massima sentenza n. 23142 del 02.11.2009