Roma, 28.02.2012 - La Corte di Cassazione con sentenza n. 2772/2012 ha stabilito che è legittimo il controllo della posta elettronica dei dipendenti da parte del datore di lavoro, non ritenendo applicabile nella fattispecie oggetto della sentenza in commento l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, il quale recita al primo comma "È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.".
In particolare, il testo della sentenza (consultabile integralmente al seguente link: Cass., sez. lav., sent. n. 2722 del 23.02.2012), recita testualmente: "Nel caso di specie, infatti, il datore di lavoro ha posto in essere una attività di controllo sulle strutture informatiche aziendali che prescindeva dalla pura e semplice sorveglianza sull'esecuzione della prestazione lavorativa degli addetti ed era, invece, diretta ad accertare la perpetrazione di eventuali comportamenti illeciti (poi effettivamente riscontrati) dagli stessi posti in essere. Il c.d. controllo difensivo, in altre parole, non riguardava l'esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, ma era destinato ad accertare un comportamento che poneva in pericolo la stessa immagine dell'Istituto bancario presso i terzi.
In questo caso entrava in gioco il diritto del datore di lavoro di tutelare il proprio patrimonio, che era costituito non solo dal complesso dei beni aziendali, ma anche dalla propria immagine esterna, così come accreditata presso il pubblico. Questa forma di tutela egli poteva giuridicamente esercitare con gli strumenti derivanti dall'esercizio dei poteri derivanti dalla sua supremazia sulla struttura aziendale."