Nella controversia avenete a oggetto il demansionamento o la qualificazione del lavoratore, si applica il principio generale in tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni secondo cui il creditore deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fattoe estintivo, ossia dell'avvenuto adempimento; ne consegue che, allorquando il lavoratore alleghi una dequalificazione o un demansionamento o comunque un inesatto adempimento dell'obbligo del datore di lavoro ex art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento dell'obbligo del datore di lavoro ex art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo o attraverso la prova della mancanza in concreto di una qualsiasi dequalificazione o demansionamento, ovvero mediante la prova che l'uno e l'altro siano stati giustificati dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari o, comunque, da un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile