Ai fini dell'annullamento delle dimissioni, in quanto rese in stato di incapacità di intendere e di volere, non è necessario accertare che il lavoratore fosse, al momento dell'atto, in uno stato di totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che tali facoltà siano risultate diminuite in modo tale da impedire la formazione di una volontà cosciente.