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martedì 7 febbraio 2012

DIMISSIONI - IRREVOCABILITA' - CASS. SENTENZA N. 3267 DEL 10.02.2009

Nel regime del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione successivo all'entrata in vigore del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, l'atto di dimissioni è negozio unilaterale recettizio, come nel rapporto di lavoro privato disciplinato dalle norme codicistiche, idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui venga a conoscenza del datore di lavoro, indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo di accettarle. Ne consegue che la successiva revoca delle stesse è inidonea a eliminare l'effetto risolutivo che si è già prodotto; salva, in applicazione del principio di libertà negoziale, la facoltà delle parti di stabilire consensualmente di porre nel nulla le dimissioni con conseguente prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto stesso. L'onere di fornire la dimostrazione di tale contrario accordo è a carico della parte che vi ha interesse.