Nel rito del lavoro, l'eccezione di incompetenza territoriale, affinchè sia essere idonea ad impedire che la causa rimanga radicata presso il giudice adito secondo il criterio del foro non contestato, deve avere non solo il carattere della tempestività - e, dunque, essere sollevata dal convenuto nella memoria di costituzione, salvo il rilievo d'ufficio da parte del giudice non oltre l'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ. -, ma anche quello della completezza, posto che la contestazione deve indicare tutti i fori speciali previsti alternativamente dall'art. 413 cod. proc. civ., di cui il ricorrente aveva inteso avvalersi.