L'art. 342 cod. nav. - secondo cui "il contratto di arruolamento a tempo indeterminato cessa per volontà dell'armatore o dell'arruolato, purché ne sia dato preavviso nei termini stabiliti dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi" è applicabile, in virtù del richiamo delle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato, operato dal secondo comma dell'art. 326 cod. nav., anche nell'ipotesi in cui l'arruolato presti ininterrottamente servizio per più di un anno alle dipendenze di uno stesso armatore in forza di più contratti a viaggi o di più contratti a tempo determinato ovvero di più contratti dell'uno e dell'altro tipo, con il conseguente obbligo dell'armatore, ove non abbia dato il preavviso, di corrispondere all'arruolato, oltre l'indennità prevista dall'art. 352 cod. nav., anche un'indennità pari a tante giornate di retribuzione quanti sarebbero dovuti essere i giorni di preavviso.
Cass., massima sent. n. 2132 del 30.03.1984