Secondo quanto previsto dall'art. 414 c.p.c. (n. 4) i fatti su cui il ricorrente fonda le sue pretese devono essere specificatamente indicati in ricorso. Non può sostituirsi all'indicazione nel ricorso dei fatti, la produzione documentale che presuppone, diversamente, la preventiva estrinsecazione del fatto.
Cass., sez. lavoro, massima sent. n. 13984 del 13.12.1999