Con la sentenza in oggetto, la Cassazione ha stabilito che nell'interpretare le clausole dei contratti collettivi di diritto comune bisogna farsi in primo luogo riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, allorquando esso risulti univoco, non è possibile ricorrere ad ulteriori criteri interpretativi. Questi ultimi, infatti, esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui una clausola si presti a interpretazioni contrastanti, fermo restando che l'interpretazione dei suddetti contratti collettivi è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale.