Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha precisato che, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 604 del 1966, ai dirigenti, sia apicali che minori (ad eccezione dei c.d. pseudo-dirigenti, ovvero coloro i cui compiti non sono in alcun modo riconducibili alla declaratoria contrattuale del dirigente), non si applica la disciplina di cui alle leggi 15 n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970, limitativa del potere di licenziamento. Alla luce del suesposto principio, ai fini dell'eventuale riconoscimento dell'indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva per i dirigenti, occorre riferirsi alla nozione contrattuale di giustificatezza che si discosta, sia nel piano soggettivo che su quello oggettivo, da quello di giustificato motivo ex art. 3, legge n. 604 del 1966, e di giusta causa ex art. 2119 cod. civ..
La nozione di giustificatezza valevole per i dirigenti, trova infatti la sua ragione d'essere, da una parte, nel rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro in ragione delle mansioni affidate e, dall'altra, nello stesso sviluppo delle strategie di impresa che rendano nel tempo non pienamente adeguata la concreta posizione assegnata al dirigente nella articolazione della struttura direttiva dell'azienda.
Cass., sez. lavoro, massima sent. n. 25145 del 13.10.2010