Il datore di lavoro, al fine di sanzionare un comportamento posto in essere da una pluralità di dipendenti, tali da giustificare una sanzione disciplinare, può limitare l'esercizio del suo diritto, contestando l'infrazione o l'inadempimento ad alcuno soltanto dei lavoratori ed adottando solo a suo carico i relativi provvedimenti, senza che, di norma, possano assumere rilievo i motivi soggettivi, determinanti i singoli atti che risultino sorretti dalla loro causa tipica. La legittimità dell'atto viene, tuttavia, meno, quando il motivo determinante sia anche illecito e si traduca nel proposito fraudolento di far conseguire all'atto stesso un risultato vietato da norma imperativa. (ad esempio nel caso in cui l'unico lavoratore colpito dalla sanzione sia un esposnente sindacale)
Cass., sez. lavoro, massima sentenza n. 4382 del 25.07.1984