Il lavoratore che ha ottenuto la declaratoria di esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che ha messo a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative ha diritto di ricevere per il periodo successivo all’ordine giudiziale, e alla costituzione in mora del datore di lavoro, il pagamento della retribuzione quale adempimento dell’obbligazione nascente dal ripristino del sinallagma contrattuale. La retribuzione percepita nel medesimo periodo dal lavoratore quale compenso per l’attività lavorativa svolta per conto di altro datore di lavoro non può formare oggetto di decurtazione a titolo di aliunde perceptum, avendo la richiesta del lavoratore natura retributiva e non risarcitoria.
Tribunale di Roma, IV Sez. lavoro, N.21334-29 Novembre 2007
Tribunale di Roma, IV Sez. lavoro, N.21334-29 Novembre 2007