Secondo la massima in commento, l'art. 343 cod. nav. contempla cause di risoluzione del rapporto di lavoro incompatibili con i regimi di stabilità e di controllo giudiziale della adeguatezza delle causali di risoluzione, introdotti dalle leggi 15 luglio 1966, n. 604 e 20 maggio 1970, n. 300, sicché, in linea di massima, deve ritenersi l'abrogazione tacita della norma in questione, potendosi ritenere escluse da tale incidenza abrogativa solo quelle causali per le quali l'automaticità della risoluzione non sia in contrasto con le esigenze, anche di tutela formale, poste dalle leggi suddette; pertanto, deve ritenersi tacitamente abrogata l'ipotesi di cui al n. 5 dell'art. 343 cit., relativa all'arruolato che, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo, posto che tale previsione attribuisce efficacia risolutiva automatica ad un'ipotesi di impossibilità, in genere temporanea, della prestazione, in contrasto con i principi della legge n. 604 del 1966, nonché con quelli di cui all'art. 2110 cod. civ., dato che la sola necessità dello sbarco del lavoratore con impossibilità di reimbarco al momento della partenza della nave determina la risoluzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla durata della malattia.
Cass., sez. lav., massima sent. n. 6979 del 23.03.2009