E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969, che esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le controversie di lavoro e in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., posto che, in linea con lo scrutinio già più volte operato dalla Corte costituzionale (sent. n. 130 del 1974, ord. n. 61 del 1985, ord. n. 61 del 1992), la norma non è idonea a produrre una lesione dei diritti di difesa dei pubblici dipendenti e del diritto alle ferie degli avvocati (la cui tutela non rinviene un presidio nell'articolo 36, terzo comma, Cost.), e ciò tanto piu' nel caso in cui sia applicabile il termine annuale cosiddetto lungo di cui all'art. 327 cod.proc.civ., che consente, nella prospettiva di un’ordinata programmazione dell’attività forense, un adeguato lasso di tempo per l'impugnazione del difensore.