Conteggi lavoro

martedì 6 marzo 2012

Art. 646 c.p.c. - Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro


Quando il decreto è stato pronunciato per crediti dipendenti dai rapporti individuali di lavoro, entro cinque giorni dalla notificazione l'atto di opposizione deve essere denunciato a norma dell'art. 430 all'associazione sindacale legalmente riconosciuta alla quale appartiene l'opponente.

In tal caso il termine per la comparizione in giudizio decorre dalla scadenza del ventesimo giorno successivo a quello della notificazione dell'opposizione.

Durante il corso del termine, stabilito per il tentativo di conciliazione, l'opponente può chiedere con ricorso al giudice la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto. Il giudice provvede con decreto che, in caso di accoglimento dell'istanza, deve essere notificato alla controparte.