Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha ribadito che un elemento essenziale ai fini della verifica della genuinità del rapporto di associazione in partecipazione è costituito dalla partecipazione del soggetto associato alle perdite della società stessa. Ulteriri elementi probatori devono derivare dal controllo della gestione d'impresa anche da parte dell'associato e dal rendiconto periodico dell'associante.
Nella specie, all'associato pur essendo consentita la partecipazione agli utili della società, essa era riconosciuta verso una prestazione pressochè standardizzata, nel cui complesso i soci erano tenuti a rispettare gli orari dei locali e la pulizia degli stessi, il tutto sotto il controllo dell'associante.