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lunedì 19 marzo 2012

ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO - SUPERAMENTO SOGLIA 0,1 FIBRE PER CM QUADRATO - CASS. ORDINANZA N. 3505 DEL 06.03.2012

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna, all'esito di CTU, rigettava la domanda proposta da A.A. ed altri per la rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto, basandosi sulle risultanze della CTU, la quale aveva accertato il mancato superamento della soglia di legge, ancorchè la esposizione fosse stata superiore al decennio, mentre era stata inferiore al decennio per Z.C. e P.G..

Avverso detta sentenza i soccombenti ricorrono con due motivi, mentre l'Inps resiste con controricorso.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso;

Letta la memoria dell'Inps;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;

Infatti manifestamente infondato è il ricorso di Z. e P., la cui esposizione fu inferiore al decennio prescritto, posto che la sentenza ha così affermato e su questo punto non sono state mosse censure. Quanto al primo motivo degli altri lavoratori, concernente la necessità del superamento di una certa concentrazione di fibre, la giurisprudenza è ferma nell'affermare l'esistenza della soglia, essendosi affermato (tra le tantissime Cass. n. 4650 del 2009) che "In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, ai fini del riconoscimento della maggiorazione del periodo contributivo ai sensi della L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, applicabile "ratione temporis", occorre verificare se vi sia stato il superamento della concentrazione media della soglia di esposizione all'amianto di 0,1 fibre per centimetro cubo, quale valore medio giornaliero su otto ore al giorno, avuto riguardo ad ogni armo utile compreso nel periodo contributivo ultradecennale in accertamento".

Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo, non comportando necessariamente l'erroneità della CTU il fatto che per altri lavoratori della stessa impresa sia stato accertato il superamento della soglia. Il fatto è che il CTU non ha ritenuto che i lavori di manutenzione, sia pure giornalieri, nei quali la concentrazione era sicuramente più alta, occupassero oltre un'ora e mezzo di lavoro, sulle 8 giornaliere, per ciascuno dei 240 giorni lavorativi annuali, perchè solo così la soglia di legge sarebbe stata superata, dal momento che i ricorrenti non erano manutentori, ma conduttori di impianti, di talchè la manutenzione era comunque mansione secondaria, anche in termini di tempo, rispetto a quella precipua. Non essendo ravvisabili errori logici nè giuridici in detta conclusione, nè la mancata valutazione di elementi decisivi, la sentenza va confermata. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta per esborsi e duemila per onorari, con accessori di legge.