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lunedì 19 marzo 2012

FATTO MAI ALLEGATO E PRODUZIONE IN APPELLO - CASS. ORINANZA N. 3506 DEL 06.03.2012

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma riconosceva il diritto di D.M.A. a percepire la pensione di vecchiaia in pro rata calcolata sulla base della pensione virtuale integrata al trattamento minimo, con conseguente condanna dell'Inps al pagamento delle conseguenti differenze. Riteneva la Corte territoriale che il pensionato avesse dato prova del requisito reddituale prescritto per il diritto all'integrazione al minimo, attraverso la attestazione del Consolato sui redditi dichiarati nel 1993.

Avverso detta sentenza l'Inps propone ricorso con cui si duole che solo in appello il pensionato abbia fornito la prova del requisito reddituale prescritto per il diritto alla integrazione al minimo, la cui esistenza non era stata neppure allegata nel ricorso introduttivo.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;

Letta la memoria dell'Inps;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione non sono condivisibili e quindi il ricorso dell'Inps è manifestamente fondato;

Infatti sono sicuramente corrette le argomentazioni rese nella relazione, quanto alla produzione di documenti in appello, perchè è stato effettivamente affermato (Cass. n. 6498 del 22/03/2011) che "Nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, è possibile l'ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche d'ufficio, solo nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa".

Con detta sentenza, richiamando quella precedente delle Sezioni unite n. 8203/2005 cit., relativa al rito ordinario, si è affermato che per "indispensabilità delle nuove prove ai fini della decisione della causa, rilevando che si intende fare riferimento a una loro "influenza causale più incisiva" rispetto alle prove in genere ammissibili in quanto "rilevanti", ovvero a "prove che, per il loro spessore contenutistico, sono idonee a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale". Appare anche importante rilevare che privilegiare la potenziale incontrovertibilità e decisività probatoria dei documenti aventi una speciale incidenza probatoria ai fini di un superamento delle preclusioni processuali è giustificato dal fatto che, da un lato, in ragione di tali caratteristiche, la loro ammissione in linea di massima non comporta l'esigenza di una complessiva riapertura dell'istruttoria, e, dall'altro, che, se la decisione non tenesse conto dei medesimi documenti, sarebbe evidente e incontestabile, sempre in ragione della loro efficacia probatoria, il contrasto tra decisione e verità materiale.

D'altra parte così prescrive il tenore letterale dell'art. 437 cod. proc. civ., comma 2, che non è consentito al giudice di disattendere, il quale, nel vietare l'ammissione di nuovi mezzi di prova, li consente però nei casi in cui il collegio "anche d'ufficio" li ritenga indispensabili.

Certamente anche il documento prodotto in appello nel caso in esame è dotato di tale "decisività" essendo da solo sufficiente, senza necessità di accertamenti ulteriori, a dimostrare il possesso del limite reddituale a cui è condizionato il diritto fatto valere in giudizio.

Tuttavia, come l'Inps ha sottolineato in memoria, l'errore della sentenza non risiede nel fatto di avere ammesso la nuova produzione in appello, ma nel fatto che la produzione si riferiva ad un fatto mai allegato, ossia il possesso del limite reddituale, e quindi allegato e dimostrato solo in appello.

Non vi è dubbio che ammettendo la tardiva allegazione su uno dei fatti costitutivi della domanda, e i documenti a riprova, si snatura il giudizio di primo grado, che finirebbe con lo svolgersi solo sulla base di elementi parziali e quindi finirebbe con l'essere inutile, se davvero allegazioni e prove potessero essere effettuate in grado d'appello.

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza va cassata.

Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo.

Le oscillazioni nella giurisprudenza della Corte di Giustizia sul diritto alla integrazione al minimo nel caso di pensioni ottenute con il sistema della totalizzazione giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Compensa le spese dell'intero giudizio.