In ordine all'occasione di lavoro, quello che rileva, ex art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, ai fini della sussistenza del diritto alla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro consiste nel nesso causale tra l'attività lavorativa ed il sinistro: tale nesso presuppone e richiede che questo evento dipenda dal rischio specifico (proprio) insito nello svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro ovvero dal rischio, pur sempre specifico (ma improprio), insito in attività accessorie ma immediatamente e necessariamente connesse, o strumentali, allo svolgimento di quelle mansioni lavorative. Allorquando sussista la suddetta obiettiva connessione tra attività lavorativa ed infortunio, non rileva l'eventuale comportamento colposo dell'infortunato, mentre un comportamento doloso o la sussistenza di un rischio elettivo escludono la tutela assicurativa. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che potesse essere considerata inerente all'esecuzione del lavoro la condotta dell'assicurato, titolare di un'impresa artigiana, consistente nell'avere bruciato residui di produzione o rifiuti di cantiere utilizzando liquido infiammabile ed aveva, pertanto, ritenuto ascrivibili a rischio elettivo le ustioni che ne derivavano e che avevano determinato il decesso dell'assicurato).