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venerdì 16 marzo 2012

MANCATA IMPUGNAZIONE DI UNA RATIO DECIDENDI CONCORRENTE O ALTERNATIVA - INAMMISSIBILITA' - CASS. SEZIONE LAVORO, SENT. N. 3414 DEL 05.03.2012

Svolgimento del processo

La Corte d'appello de L'Aquila, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Vasto, accoglieva la domanda proposta da G.N.D., dipendente della s.p.a. Poste Italiane con la qualifica di quadro, diretta al riconoscimento del suo diritto a un compenso per la prestazione di reperibilità notturna da lui resa alternandosi con altri colleghi e funzionale all'accesso presso l'Ufficio postale, durante l'orario di chiusura dello stesso, in caso di chiamata da parte delle polizia a seguito di attivazione dell'impianto di allarme.

La Corte, ritenuto che tali prestazioni non erano contestate ed erano state rese su richiesta del direttore dell'ufficio postale, sottolineava l'autonomia delle medesime prestazioni lavorative, qualificabili come di disponibilità ed esulanti dalle normali mansioni del lavoratore, e riteneva che esse dovessero essere compensate, senza che al riguardo rilevasse l'esclusione di una specifica retribuzione in favore dei quadri in caso di prestazione oltre l'orario contrattuale.

Non riteneva fondata neanche l'eccezione sollevata della datrice di lavoro con riferimento all'art. 32 del CCNL, che prevede l'indennità di reperibilità in favore del "personale in possesso di competenze e professionalità direttamente correlate al funzionamento di impianti e/o tecnologie operanti con continuità", rilevando che non poteva ritenersi meno gravosa la prestazione richiesta al ricorrente, che di fatto era stato allertato ed era intervenuto numerose volte, mentre appariva del tutto secondaria la differenza di contenuto tecnico dell'intervento.

Aggiungeva la Corte di merito che, anche in caso di ritenuta inapplicabilità della richiamata previsione contrattuale, sussisterebbe ugualmente il diritto al compenso per la mansione di reperibilità e che per la relativa liquidazione equitativa ex art. 2909 c.c., sarebbe congruo ed adeguato il riferimento al parametro fornito dall'art. 32 del CCNL per una prestazione analoga. E quindi - secondo la Corte d'appello - spettava comunque al ricorrente il compenso nella misura da lui richiesta di Euro 1.635,40, oltre interessi e rivalutazione.

Le Poste Italiane ricorrono per cassazione con due motivi. Il G. resiste con controricorso. Memoria della ricorrente.
Motivi della decisione

Il primo motivo denuncia nullità della sentenza per insufficiente o carente esposizione dello svolgimento del processo richiesta dall'art. 132 c.p.c., n. 4.

Il motivo non è fondato, in quanto in realtà le premesse in fatto del ricorso contengono un'adeguata esposizione della vicenda processuale, dell'oggetto della domanda proposta dall'attuale controricorrente, delle questioni dibattute in appello e della relativa motivazione del giudice di secondo grado. Potrebbe solo rilevarsi che manca la specificazione dell'arco temporale a cui si riferiva la domanda di corresponsione di un compenso per la prestazione di disponibilità resa in 94 giornate, ma viene menzionato il riferimento della sentenza della Corte d'appello, ai fini della quantificazione, al conteggio prodotto in sè non contestato, onde risulta implicito un analogo riferimento per relationem del ricorso riguardo a tale aspetto, il quale peraltro - è il rilievo è assorbente - non rileva in questa sede, in relazione alle questioni concretamente proposte.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 32 CCNL 11.1,2001 relativo al personale non dirigente della Poste Italiane s.p.a. Viene riproposta la tesi secondo cui nella specie non spetta l'indennità di reperibilità per la mancanza del requisito, previsto dal contratto collettivo, del possesso di competenze e professionalità direttamente correlate al funzionamento degli impianti o a tecnologie operanti con continuità.

Il motivo è inammissibile in quanto non viene censurata anche la ratio decidendi alternativa, a cui si fa riferimento anche nella parte conclusiva della motivazione della sentenza ("e pertanto all'appellante compete comunque un compenso nella misura da lui chiesta"), secondo cui un compenso per la mansione di reperibilità spetterebbe anche nel caso di inapplicabilità della specifica disposizione del contratto collettivo.

Ed è ben noto che la mancata impugnazione di una ratio decidendi concorrente o alternativa, sufficiente da un punto di vista logico a sorreggere la decisione, comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione (o del motivo relativo al punto rispetto a cui opera la motivazione alternativa o concorrente): cfr. Cass. n. 3236/1985, 21490/2005, 6045/2010).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio vengono regolate in base al criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro duemila per onoraci, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..