Cass. civ. Sez. lavoro, 19-10-2000, n. 13860:
Dal mancato godimento delle ferie deriva - se è diventatao impossibile per il datore di lavoro, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligazione di consentire la loro fruizione - il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, la quale ha natura retributiva, rappresentando la corresponsione, a norma degli art. 1463 e 2037 c.c., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica; l'assenza di un'espressa previsione contrattuale non esclude l'esistenza del diritto a detta indennità sostitutiva, che peraltro non sussiste se il datore di lavoro dimostra di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito (venendo ad incorrere così nella "mora del creditore"). Lo stesso diritto, costituendo un riflesso contrattuale del diritto alle ferie, non può essere condizionato, nella sua esistenza, alle esigenze aziendali.
Cass. 15776/2002:
L'indennità sostitutiva, al cui pagamento è tenuto l'imprenditore, ha natura retributiva non essendo autonoma rispetto al contratto di lavoro e non compensando la lesione del bene costituito dalle ferie.
Ciò che ai sensi degli articoli art. 36 Cost. e 2109 c.c. è escluso è la preventiva monetizzazione delle ferie e non la successiva retribuzione della prestazione che deve essere retribuita ex art. 1463 e 2037 c.c..
Inoltre, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno per danno non patrimoniale, se provato e se le ferie non sono eccedenti i limiti legali o contrattuali (2109 c.c., all’epoca non era ancora vigente il D.lgs n. 66/2003).
Cass. civ. Sez. lavoro, 25-09-2004, n. 19303
Fermo il carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito anche dall'art. 36 Cost., ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perchè non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sè retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perchè destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse.
App. Bari, 27 febbraio 2008:
Il lavoratore, fermo il carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, ove in concreto esse non siano effettivamente fruite, ha diritto all’indennità sostitutiva la quale ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l’istituto delle ferie è destinato e per altro verso, quello di costituire erogazione di natura retributiva, in quanto non solo connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, ma più specificamente integrante il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali.
Trib. Napoli Sez. lavoro, 12-01-2006:
È indubbia la natura retributiva dell’indennità sostitutiva di ferie non godute, affermata da un consistente filone giurisprudenziale. L’indennità sostituiva mira, propriamente, a compensare, nell’ambito di un ordinario rapporto di sinallagmaticità, la prestazione lavorativa resa dal dipendente in eccesso rispetto al limite annuale legalmente e contrattualmente fissato. Tale prestazione, nella sua genesi, nel momento in cui viene resa, è pienamente legittima in virtù della mancata preventiva determinazione dell’arco temporale entro cui il dipendente deve godere del previsto riposo annuale; è solo successivamente, per effetto del mancato godimento delle ferie nell’intero arco annuale di tempo, che tale prestazione - che in sé resta sempre lecita - diviene indebita obbligando il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore la retribuzione normalmente dovuta per il lavoro prestato in eccesso, oltre a risarcire i danni cagionati dal mancato (illecito) riconoscimento di un periodo annuale.
Cass. civ. Sez. lavoro, 08-06-2005, n. 11936:
L'indennità sostitutiva delle ferie ha, per un verso, natura giuridica risarcitoria, in quanto è volta a risarcire il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, in quanto non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma rappresenta più specificamente, il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando comunque indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse. Ne consegue che la liquidazione equitativa dell'indennità sostituiva delle ferie è ammissibile e riservata alla valutazione del giudice di merito, ma può esser sindacata, in sede di legittimità, per violazione di norme di diritto ove prescinda dall'assunzione della retribuzione, relativa al periodo di ferie non godute, quale parametro indefettibile per il calcolo della indennità.
Trib. Milano, 27-10-2004:
Posto che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha sua natura risarcitoria e non retributiva – essendo il periodo feriale essenzialmente destinato a consentire il recupero delle energie psicofisiche del lavoratore in corso e per effetto della sua prestazione – essa non spetta per i periodi di mancata esecuzione della prestazione, per avere il lavoratore goduto per anni di permessi sindacali a mese intero.
Cass. civ., 25-10-2004, n. 20673:
Dal mancato godimento delle ferie - una volta divenuto impossibile per il datore di lavoro, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligo di consentirne la fruizione - deriva il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica, in misura pari alla retribuzione. Le clausole del contratto collettivo di diritto comune, che disciplinano esclusivamente il godimento delle ferie e non anche l'indennità sostitutiva, vanno interpretate - alla luce dell'irriducibilità del diritto alle ferie del divieto di monetizzazione di siffatto diritto, e in applicazione del principio di conservazione del contratto - nel senso che, in caso di mancata fruizione delle ferie per causa non imputabile al lavoratore, non è escluso il diritto di quest'ultimo all'indennità sostitutiva, anche in riferimento alle cc.dd. " ferie aggiuntive", le quali costituiscono oggetto di un diritto contrattuale, pure se condizionato alla temporale capienza nell'anno di cessazione del rapporto.